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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23764/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in parziale accoglimento dell'appello del P.M., aveva disposto la custodia cautelare in carcere per specifici capi d'imputazione relativi al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Graziosi ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancanza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, alla limitata capacità operativa e alla sua anzianità e pregressa detenzione, nonché all'assenza di riscontri sul volume di affari. La Manna ha contestato la nullità processuale per mancata notificazione all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza del riesame (notificato al difensore senza domicilio eletto) e, in subordine, la scelta della misura (avrebbe dovuto essere applicata la detenzione domiciliare). Grasso ha censurato la scelta della misura, richiamando la minore gravità degli episodi a lei ascritti e la misura cautelare meno afflittiva già applicata in altro procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi di Graziosi e Grasso infondati e li ha rigettati, confermando l'applicazione della custodia cautelare in carcere rispetto ai capi contestati dal Tribunale del Riesame; per entrambi è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Quanto a La Manna, la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione processuale di nullità per mancata notifica personale dell'avviso di udienza (notificato al difensore pur in assenza di domicilio eletto), ha annullato senza rinvio l'ordinanza appellata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Roma per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Regola la preclusione all'applicazione di misure cautelari quando gli indagati sono già raggiunti da misura in altro procedimento connesso; applicata dal G.I.P. nella prima fase per rigettare la richiesta di custodia

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che sanziona detenzione e cessione di stupefacenti; le imputazioni provvisorie contestate ai ricorrenti erano riferite a plurimi episodi di spaccio di sostanze "di tipo pesante"

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità della citazione/avviso quando l'imputato non è stato informato; la Corte ha interpretato il termine "citazione" in senso ampio e ha ritenuto che la mancata notificazione personale dell'avviso di fissazione dell'udienza del riesame integri nullità assoluta

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle nullità assolute previste per omissioni che incidono sul diritto di difesa; la Corte ha applicato il principio per l'omessa notifica della data d'udienza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per i ricorrenti soccombenti; applicata per Graziosi e Grasso

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Prevede la competenza del Tribunale del Riesame per il nuovo giudizio sulle misure cautelari; usato come disposizione per la trasmissione degli atti dopo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza nei confronti di La Manna

Massime di principio

  • La mancata notifica personale dell'avviso di fissazione dell'udienza (quando l'indagato non ha eletto domicilio presso il difensore) integra una nullità assoluta che conduce all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; la partecipazione del difensore non ha effetto sanante.
  • In sede di legittimità non è possibile sostituirsi al giudice del merito per una diversa valutazione dei fatti o delle prove: i ricorsi contro misure cautelari sono ammissibili in Cassazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
  • La sussistenza di condanne pregresse, numerosi precedenti specifici e la reiterazione di episodi di cessione possono motivare l'applicazione della misura custodiale in carcere anche in presenza di età avanzata del soggetto, se il giudice ritiene che solo la detenzione possa interrompere i legami criminali.
  • La mancata dimora stabile o l'uso di abitazioni "mascheranti" per l'attività di spaccio sono elementi valutati come indici di pericolosità e ostatività alla misura meno afflittiva (arresti domiciliari).
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare per carenza dei presupposti di necessità o proporzionalità è necessario dimostrare vizi di legittimità o illogicità manifesta della motivazione; mere contestazioni sulla diversa valutazione dei fatti raramente ottengono accoglimento in Cassazione.

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