Cassazione Penale, Sentenza n. 3496/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina e altre fattispecie, deducendo principalmente la illegittima duplicazione di aggravanti: l'applicazione congiunta dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-quinques (per essere il fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, sfruttandone l'età) e dell'aggravante comune di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 (approfittamento di condizioni di minorata difesa). Denunciava altresì vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e errori di diritto e di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa alla duplicazione delle aggravanti. Ha affermato che l'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-quinques (legata oggettivamente all'età della vittima oltre i 65 anni) è ontologicamente e sanzionatoriamente prevalente rispetto alla più generica aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, quando quest'ultima sia stata valorizzata unicamente con riferimento alla stessa condizione di età. Applicando il criterio di cui all'art. 68 cod. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, escludendola, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per un nuovo, motivato bilanciamento delle circostanze. Sulle altre censure la decisione è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3-quinques e comma 4
L'aggravante ad effetto speciale, fondata sull'età oggettiva della vittima (oltre i 65 anni) è stata ritenuta nella fattispecie prevalente e dotata di maggiore effetto sanzionatorio rispetto all'aggravante comune; perciò deve trovare applicazione escludendo la duplicazione.
art. 61 cod. pen., primo comma, n. 5
L'aggravante comune per chi approfitta di condizioni che ostacolano la difesa privata non può essere cumulata con un'aggravante speciale che si identifichi con la medesima condizione fattuale (qui: l'età avanzata); se la sua integrazione è avvenuta soltanto con riferimento all'età della vittima, deve essere esclusa in presenza della specifica norma speciale.
Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
La Corte ha applicato l'art. 68 per evitare il doppio conteggio di una medesima circostanza: dove due aggravanti coincidono ontologicamente, va considerata solo quella che comporta il maggiore incremento di pena.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Norme richiamate in relazione alla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno adeguatamente argomentato il diniego della prevalenza, ma il rilievo decisivo della Cassazione ha riguardato la duplicazione aggravante e il rinvio per la rinnovata determinazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per i vizi di motivazione e violazione di legge dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto fondati i profili di diritto e motivazione relativi al calcolo delle aggravanti.
Massime di principio
- Quando una circostanza fattuale (es. età avanzata della vittima) viene invocata sia come base di un'aggravante speciale sia di una aggravante comune, occorre verificare l'identità ontologica delle due circostanze: se coincidono, non è possibile cumularle.
- Applicare l'art. 68 cod. pen.: in caso di sovrapposizione di aggravanti/attenuanti, va considerata solo quella che comporta il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
- L'aggravante speciale (norma tipica che indica un requisito oggettivo) prevale sulla più generica aggravante comune quando entrambe si reggono sul medesimo fatto materiale e la speciale produce un effetto sanzionatorio più gravoso.
- Se la motivazione del giudice di merito non spiega il perché non si è ritenuta applicabile la regola di assorbimento o la prevalenza di attenuanti, la decisione può essere cassata per vizio di motivazione e il caso rinviato per nuovo bilanciamento.
- In sede di determinazione della pena dopo l'annullamento parziale, il giudice di merito deve motivare espressamente il nuovo bilanciamento tra aggravanti e attenuanti residui, considerando l'esclusione di eventuali aggravanti duplicate.
- Per difendere efficacemente una dedotta duplicazione di circostanze è utile dimostrare concretamente l'identità dei fatti su cui si fondano le aggravanti (es. unica circostanza 'età oltre 65 anni' valorizzata in due disposizioni diverse).
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