Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Della Corte ha impugnato la revoca, disposta dal Tribunale di Milano con provvedimento del 4/6/2021, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate che indicava redditi del 2018 del ricorrente e della madre superiori ai limiti previsti dall'art. 76 d.P.R. n.115/2002. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto che l'istanza di ammissione era datata 22/6/2020 e pertanto doveva farsi riferimento ai redditi del 2019; ha osservato di essere detenuto dal 2015 e di non convivere con la madre (residente a Roma), essendo l'unico componente del proprio nucleo famigliare residente in carcere a Milano Opera; ha inoltre rappresentato che il reddito del 2018 derivava da lavoro svolto durante un periodo di affidamento ex art. 94 d.P.R. 309/1990, misura poi revocata nel 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato il decreto di revoca e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano per nuovo esame. La Corte ha ritenuto corretto il riferimento ai redditi del 2018 (poiché alla data del 22/6/2020 non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019, fissato al 30/6/2020), ma ha censurato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alla valutazione del reddito della madre come componente del nucleo familiare del ricorrente nonostante la mancata convivenza e la detenzione continuativa del ricorrente dal 2015. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il cumulo dei redditi dei familiari è strettamente collegato alla convivenza e, in assenza di convivenza o se questa è avvenuta per periodo limitato, occorre motivare e, se del caso, computare solo la frazione di reddito corrispondente al periodo effettivo di convivenza.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 76
Stabilisce i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e consente, in presenza di familiari conviventi, il cumulo dei redditi. La Corte ha interpretato che il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione il cui termine di presentazione è scaduto al momento della presentazione dell'istanza.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 112, comma 1, lett. d)
Prevede la possibilità di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando emergono fatti che inficiano i requisiti. La Corte ha richiamato l'obbligo di adeguata motivazione da parte dell'autorità che revoca il beneficio, specialmente in relazione all'attribuzione dei redditi familiari.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 79
Regola l'autocertificazione dei redditi ai fini dell'ammissione; nel caso in esame il ricorrente aveva autocertificato l'assenza di redditi 2019 e lo stato di detenzione.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 94
Norma che disciplina le misure alternative (affidamento) e rilevanza del lavoro svolto in tali periodi. La sentenza osserva che il reddito 2018 derivante da lavoro durante affidamento può essere rilevante a seconda del periodo considerato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014 (Pierri); Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020 (Cusenza); Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019 (Benedetto); Sez. 4, n. 43527 del 4/5/2017 (Palumbo)
Consolidato orientamento secondo cui il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione il cui termine di presentazione era scaduto alla data di deposito dell'istanza; e principio secondo cui il cumulo dei redditi familiari ai fini del patrocinio è strettamente collegato alla convivenza, con eventuale computo pro rata se la convivenza è avvenuta per periodo limitato.
Massime di principio
- Per determinare il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si deve prendere il reddito risultante dall'ultima dichiarazione il cui termine di presentazione è già scaduto alla data di deposito dell'istanza; non sempre si guarda all'anno immediatamente precedente all'istanza.
- Il cumulo dei redditi dei familiari è subordinato alla convivenza: se il richiedente non convive con il familiare, il reddito di quest'ultimo non può essere automaticamente computato nel nucleo familiare senza specifica motivazione.
- Se la convivenza con un familiare è avvenuta solo per una parte dell'anno, occorre, in caso di valutazione negativa, motivare e applicare eventualmente un computo proporzionale del reddito relativo al periodo di effettiva convivenza.
- La revoca del beneficio deve essere adeguatamente motivata, con indicazione delle ragioni per cui si considera un soggetto parte del nucleo familiare e del modo in cui il reddito familiare è stato calcolato; la carenza di motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- La detenzione stabile del richiedente e la sua effettiva residenza presso una struttura carceraria sono elementi che, se comprovati, ostano ad assumere automaticamente la convivenza con familiari esterni; l'amministrazione deve valutare la reale disponibilità del reddito familiare a favore del richiedente.
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