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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27114/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, ritenendo applicabile l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; in sostanza il processo penale si estingue per remissione della querela e non si procede a un nuovo esame della causa.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha prodotto la remissione di querela con la rituale accettazione; ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, essendo stata ritualmente rimessa e accettata la querela, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva prevista per la remissione di querela. La Corte ha valutato che la rimessione e la sua accettazione sono regolari e che, alla luce di ciò, i reati sono estinti.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione della querela, se rituale e accettata, estingue il reato; pertanto la sentenza penale impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela, le spese del procedimento possono rimanere a carico del querelato (imputato) secondo la disciplina prevista da questa norma.

Massime di principio

  • La remissione di querela, purché redatta secondo le formalità richieste e accettata, estingue il reato e porta all'annullamento della sentenza senza rinvio; il giudice di legittimità verifica la ritualità della remissione.
  • È essenziale che la rimessione sia formale e che vi sia l'accettazione: l'assenza di uno di questi elementi impedisce l'estinzione del reato.
  • La remissione di querela opera solo per i delitti perseguibili a querela di parte; per i reati procedibili d'ufficio la remissione non ha effetto estintivo.
  • L'estinzione del reato non esclude la possibilità che il giudice disponga comunque il pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato, se previste dalla norma applicabile.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre o far valere una remissione di querela conviene accertare la tempestività, la forma e l'effettiva volontà del querelante, nonché l'eventuale interesse pubblico che possa impedire l'effetto estintivo.
  • Se la remissione riguarda solo alcune imputazioni (rimessione parziale), l'estinzione opera limitatamente a quelle; le altre imputazioni restano efficaci e possono essere giudicate.

Testo integrale

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