Sentenza del 11/11/2022 n. 33434 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva annullato gli avvisi di accertamento con sanzioni per fatture per operazioni inesistenti irrogate all'amministratore A.A., sostenendo che le sanzioni dovevano rimanere a carico dell'ente ai sensi dell'art. 7 D.L. 269/2003. In cassazione l'Agenzia deduceva che A.A. aveva agito come gestore "uti dominus" usando la società come schermo per frodi fiscali di cui aveva tratto diretto vantaggio (in parte anche definita con patteggiamento) e che, pertanto, le sanzioni potevano essere riferite personalmente a lui, sia con richiamo alla traslazione dei redditi prevista dal D.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3, sia per il principio per cui l'illecito compiuto nell'esclusivo interesse personale esclude l'applicazione esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso nei limiti esposti, ritenendo che, ove sia dimostrato (anche per presunzioni gravi, precise e concordanti) che l'amministratore ha gestito la società uti dominus e ne è l'effettivo percettore dei redditi (interposizione), il quadro fiscale si riallinea sull'effettivo possessore ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3, e le sanzioni possono essere irrogate nei confronti della persona fisica. Ne consegue che la deroga operata dall'art. 7 D.L. 269/2003, che normalmente attribuisce le sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, non si applica laddove la società sia mero schermo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia per nuovo esame, includendo la valutazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
Dispone la regola generale che le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio dell'ente sono a carico della persona giuridica; la Corte precisa però che questa regola trova deroga quando risulti che l'amministratore ha utilizzato la società come schermo e ha agito per proprio esclusivo vantaggio, nel qual caso la sanzione può colpire la persona fisica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
Norma chiave per la "traslazione" dei redditi dall'entità formale all'effettivo percettore: se l'amministratore è l'effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società, tali redditi (e le relative imposte e sanzioni) sono imputabili a lui; l'amministrazione finanziaria ha l'onere di prova, anche indiziaria, della totale asservimento della società all'interponente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (disciplinante le sanzioni)
Il precedente sistema (art. 11 del D.Lgs. 472/1997) prevedeva responsabilità solidale della persona fisica (amministratore) per le violazioni che incidono sulla determinazione o pagamento del tributo; tuttavia l'art. 7 del D.L. 269/2003 ha in linea di principio derogato a tale regime. La Corte rileva però che, nelle ipotesi di interposizione o di gestione uti dominus, la regola derogata non trova applicazione sostanziale poiché il rapporto fiscale è ricondotto al soggetto effettivo.
Massime di principio
- Regola generale: dopo il D.L. 269/2003, art. 7, le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio sono in via ordinaria attribuite alla persona giuridica e non agli amministratori; eccezione richiede prova dell'uso della società come mero schermo.
- Eccezione (traslazione dei redditi): se emerge, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'amministratore ha gestito la società 'uti dominus' e ne è l'effettivo possessore dei redditi, si applica il D.P.R. 600/1973, art. 37(3) e le imposte e sanzioni possono essere imputate direttamente alla persona fisica.
- Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori (anche indiziari) di totale asservimento/interposizione; una volta dimostrata l'interposizione, grava sul contribuente l'onere di provare il contrario o l'assenza di percezione dei redditi.
- Natura dell'attività: rilevano elementi quali gestione diretta 'uti dominus', conseguimento di vantaggi personali, deviazione dall'oggetto sociale o dall'ambito del mandato, uso della società per sottrarre proventi all'imposizione; la presenza di procedimenti penali o patteggiamenti è elemento probatorio rilevante ma non esclusivo.
- Approccio sanzionatorio: quando si opera la traslazione del reddito, le condotte evasive sono riferite all'interponente e quindi le sanzioni possono essere irrogate in proprio alla persona fisica, restituendo efficacia alla responsabilità personale.
- Procedure: la semplice iscrizione della società nel registro delle imprese non impedisce di accertare fenomeni di interposizione; occorre una valutazione fattuale circostanziata e non un automatismo che consideri la società sempre reale o sempre fittizia.
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