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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07581/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto del Tribunale di Bari che aveva rigettato un reclamo proposto ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. La società ricorrente ha quindi adito la Corte di cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Avviato il procedimento, il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380-bis c.p.c. e, dopo la relativa comunicazione, la società ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale anche per tale fine.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. ed era quindi idonea a determinare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Tuttavia, la rinuncia non era stata accettata dalla controparte, che aveva invece insistito per il rigetto del ricorso e per la liquidazione delle spese. Per tale ragione la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, in ragione della non conformità della decisione rispetto alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., non si applica l’art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    base del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento impugnato.

  • art. 2674 bis c.c.

    norma richiamata quale fondamento del reclamo deciso dal Tribunale di Bari.

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la proposta di definizione del giudizio da parte del consigliere delegato; la non conformità della decisione rispetto alla proposta esclude l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se munita dei requisiti richiesti, è atto idoneo a determinare l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    l'estinzione del giudizio consegue alla rinuncia al ricorso; la parte rinunciante può essere condannata alle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    non trova applicazione nel caso di non conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è espressa da difensore munito di procura speciale idonea anche a tale fine, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La mancata accettazione della rinuncia da parte della controparte non impedisce l'estinzione del giudizio, ma può giustificare la condanna della parte rinunciante alle spese di legittimità.
  • Nel procedimento camerale di legittimità, la non conformità della decisione alla proposta del consigliere delegato esclude l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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