Sentenza n. 13473/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio economico di 500 euro annui
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 4936/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle, tramite la carta elettronica, un beneficio nominale di 500 euro per ciascun anno. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza posta in esecuzione fosse passata in giudicato, regolarmente notificata e non adempiuta, nonché che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In assenza di chiarimenti dell’amministrazione e alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto nel giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di importo nominale pari ad € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato posto in esecuzione.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina preventiva del commissario ad acta.
Fondava la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione e ha consentito la proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La sentenza applica il potere del giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, sebbene la disposizione non sia espressamente richiamata nel testo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza passata in giudicato sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l’onere di dimostrare l’adempimento, sicché l’allegato inadempimento del creditore può essere posto a fondamento dell’accoglimento della domanda.
- Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al diritto riconosciuto dal giudicato senza poter sindacare nuovamente i presupposti sostanziali della pretesa già accertata nel titolo esecutivo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine e le modalità del suo eventuale intervento sostitutivo.
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