Cassazione Penale, Sentenza n. 44885/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per concorso in rapina aggravata. I motivi di ricorso contestavano: (1) la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello relativo all'eccessività della pena; (2) la manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma (si contestava, in sostanza, che l'arma fosse o fosse soltanto un'arma giocattolo).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere reiterativo e manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica quando la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali, richiamando il criterio di adeguatezza che implica gli elementi dell'art. 133 c.p. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'aggravante dell'uso dell'arma può sussistere anche per un'arma giocattolo non immediatamente riconoscibile come tale, e ha considerato decisivo l'uso dell'arma anche per l'esplosione di colpi volti a intimorire le vittime. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata quale base per dichiarare inammissibile il ricorso manifestamente infondato.
art. 125 co. 3 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, l'obbligo motivazionale del giudice si attenua quando la pena è prossima ai minimi edittali: è sufficiente una motivazione sintetica che manifesti la congruità della pena e richiami i criteri (oggettivi e soggettivi) di cui all'art. 133 c.p.
Richiamato come insieme di criteri (circostanze personali e fattuali) che sono impliciti nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
Norma applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e determinazione del pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la pena inflitta è prossima ai minimi edittali, la motivazione del giudice può essere sintetica: è sufficiente richiamare la congruità della pena e i criteri di cui all'art. 133 c.p., senza dover ripetere analiticamente tutti gli elementi valutati.
- L'aggravante per l'uso dell'arma nella rapina può sussistere anche quando l'arma è un giocattolo, se non è immediatamente riconoscibile come tale dalla vittima o se l'uso dell'arma è volto a intimidire (ad es. esplosione di colpi).
- Ricorsi contenenti motivi reiterativi o manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve proporre argomentazioni nuove, specifiche e non già valutate dai giudici precedenti; la mera ripetizione di contestazioni già esaminate è rischiosa.
- Nelle impugnazioni sulla quantificazione della pena, occorre dettagliare precise doglianze sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p. quando la pena si discosti in modo significativo dai minimi edittali; altrimenti la motivazione sintetica del giudice può essere ritenuta sufficiente.
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