Cassazione Civile, Ordinanza n. 07470/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2008, concernente maggiore IVA, sanzioni e interessi. La CTP aveva accolto il ricorso e l'Ufficio aveva appellato. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo documentalmente provato il credito IVA e quindi legittima la detrazione. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando omesso esame di un fatto decisivo: la CTR avrebbe trascurato il carattere controverso del credito IVA, che era stato specificamente contestato dall'Ufficio come derivante da fatture per operazioni inesistenti e già oggetto di avviso di accertamento emesso nei confronti della società controllata da cui il credito era sorto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non di questioni o argomentazioni difensive. Nel caso concreto, la censura dell'Ufficio si risolveva nella contestazione della valutazione compiuta dalla CTR sulla prova documentale del credito IVA e sulla rilevanza della difesa dell'Amministrazione circa l'inesistenza del credito, cioè in una mera questione argomentativa non idonea a integrare il vizio denunciato. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente era rimasta intimata. La Corte ha anche rilevato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di Amministrazione dello Stato difesa dall'Avvocatura.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti
La disposizione consente di censurare solo l'omesso esame di un preciso fatto storico, non anche la mancata considerazione di questioni, deduzioni o argomentazioni difensive; la doglianza che mira a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile.
È richiamato come fonte della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha ristretto il perimetro del vizio di motivazione.
L. n. 143 del 2012
È citata in quanto legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra il vizio di omesso esame la critica che, in realtà, contesta la valutazione delle prove o la mancata adesione del giudice di merito a una tesi difensiva della parte.
- La contestazione dell'esistenza di un credito IVA, anche se collegata a fatture asseritamente relative a operazioni inesistenti, non può essere fatta valere in cassazione come 'fatto' omesso se la censura si risolve nel richiedere una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
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