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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01686/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e, quindi, non scrutinabile nel merito, e ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo sulla recidiva infraquinquennale. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto di energia elettrica pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di norme processuali e vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e assertiva, poiché non indicava in modo specifico gli elementi posti a base del rilievo critico, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Con il secondo motivo ha lamentato l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale; la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando i precedenti penali, anche recenti, e la loro idoneità a descrivere una personalità dedita a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione le censure e di esercitare il controllo richiesto.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne e verificando se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione a delinquere.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva infraquinquennale può essere riconosciuta solo all'esito di una motivazione concreta sulla relazione tra precedenti e nuovo fatto, non sulla base del solo dato temporale o della gravità astratta dei fatti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo contro la responsabilità è formulato in modo generico e assertivo, senza indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura.
  • Per soddisfare il requisito di specificità del ricorso, non basta denunciare vizi di motivazione in termini astratti: occorre confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e individuare le carenze effettivamente dedotte.
  • La recidiva non può essere riconosciuta in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o della vicinanza temporale tra i reati; è necessario un apprezzamento concreto della personalità dell'imputato e del nesso tra precedenti e nuovo episodio criminoso.
  • La motivazione sul riconoscimento della recidiva deve dare conto della capacità dei precedenti penali di rivelare una perdurante inclinazione a delinquere e del loro rilievo causale o criminogeno rispetto al fatto contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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