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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26863/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il detenuto aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. per l'espiazione di una pena detentiva di anni due e mesi quattro di reclusione inflitta per bancarotta fraudolenta, commessa a Catania fino al 12/07/2010. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo non concedibile il beneficio alla luce della personalità del condannato e degli elementi di fatto emersi. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 47 ord. pen., sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse erroneamente valutato gli elementi acquisiti, in particolare la condotta tenuta dal condannato e la sua evoluzione, e che sussistessero i presupposti per la concessione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico, rilevando che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi fattuali e della personalità del condannato, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione ampia, coerente e non manifestamente illogica, priva di vizi giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte richiama la norma solo per identificare il beneficio richiesto e rileva che la sua concessione presuppone una valutazione del giudice di sorveglianza non sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che tali censure non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione fattuale.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio fattuale o della personalità del condannato quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale di sorveglianza è inammissibile se le doglianze sono generiche o aspecifiche e non individuano reali vizi di violazione di legge o di motivazione, ma si limitano a contrapporre una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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