Cassazione Civile, Ordinanza n. 14805/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda due contratti di locazione finanziaria immobiliare stipulati tra una banca e una società utilizzatrice, del 22 giugno 2000 e del 18 febbraio 2005. La società aveva chiesto in primo grado l’accertamento della nullità parziale dei contratti per usura degli interessi e per indeterminatezza dei tassi e delle clausole di indicizzazione; con riferimento al secondo contratto aveva anche contestato l’errata indicazione della formula di indicizzazione del tasso al cambio Euro/CHF e chiesto la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi. Il Tribunale aveva respinto le domande di nullità, ma aveva accolto la domanda risarcitoria relativa al secondo contratto, ritenendo la clausola di rischio cambio assimilabile a un derivato e applicando anche la disciplina del T.U.F. In appello, però, la Corte territoriale ha rilevato d’ufficio la nullità della clausola di rischio cambio per difetto di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., qualificandola come patto atipico, aleatorio e speculativo, e ha condannato la banca alla restituzione delle somme già pagate in esecuzione della clausola. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 99, 112 e 1421 c.c./c.p.c. per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio una nullità diversa da quella dedotta; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo relativo al vantaggio economico che la clausola avrebbe potuto arrecare all’utilizzatrice; violazione dell’art. 1322 c.c. per avere la Corte sottoposto a giudizio di meritevolezza la singola clausola di un contratto di leasing già meritevole in sé.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 5657 del 2023, che ha escluso che la clausola di indicizzazione al cambio in un contratto di leasing sia un patto immeritevole ex art. 1322, comma 2, c.c. o uno strumento finanziario derivato implicito, chiarendo che il giudizio di immeritevolezza va compiuto avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’appello di Trieste è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello alla luce dei principi delle Sezioni Unite; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio della domanda e dei limiti al rilievo officioso della nullità.
Richiamato dal ricorrente per dedurre il vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla nullità rilevata d’ufficio.
Richiamato per il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità, da coordinare con il principio dispositivo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di nullità della sentenza per vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di omesso esame di fatto decisivo.
art. 1322, secondo comma, c.c.
Norma centrale: il giudizio di meritevolezza va riferito allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola; la clausola di indicizzazione al cambio nel leasing non è di per sé immeritevole.
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
La Corte richiama l’esclusione dell’applicabilità del T.U.F. alla clausola di indicizzazione al cambio in leasing, non trattandosi di derivato implicito.
Massime di principio
- Nel giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., il controllo deve concentrarsi sulla funzione e sullo scopo concreto perseguito dalle parti, non sulla mera convenienza economica dell’operazione, sulla sua maggiore o minore aleatorietà o sulla chiarezza della clausola.
- La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera inserita in un contratto di leasing, quando operi come meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, non integra uno strumento finanziario derivato implicito e non è soggetta, per tale solo motivo, alla disciplina dell’intermediazione finanziaria.
- In presenza di clausole contrattuali la cui validità sia stata esclusa dal giudice di merito per una ragione ritenuta non conforme ai principi di diritto sopravvenuti, la Cassazione può cassare con rinvio per nuovo esame alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite.
- La valutazione della meritevolezza o dell’immeritevolezza di una clausola non può essere fondata in modo astratto su nozioni di aleatorietà o squilibrio senza un aggancio alla concreta causa del rapporto contrattuale.
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