Cassazione Penale, Sentenza n. 30897/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il reato rientra tra quelli procedibili a querela (art. 493-bis cod. pen.) e, in assenza di elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato il reato estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha posto le spese processuali a carico del querelato, Primavera Angelo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di cui all'art. 491 cod. pen., per aver falsificato due cambiali. Successivamente è stata versata agli atti la remissione di querela raccolta il 17/02/2023 dalla Questura di Sulmona e il verbale di accettazione della remissione da parte dell'imputato redatto il 05/05/2023.
Norme richiamate
Norma del codice penale contestata: la condanna originaria riguardava la falsificazione (nella fattispecie di due cambiali).
La fattispecie è qualificata come reato procedibile a querela, perciò la remissione di querela incide sull'azione penale.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il Collegio ha rilevato l'assenza di elementi che consentano di adottare una pronuncia ai sensi di tale disposizione; in mancanza, occorre dichiarare l'estinzione del reato.
Applicata per dichiarare l'estinzione del reato in conseguenza della remissione di querela.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Usata per porre le spese processuali a carico del querelato.
Giurisprudenza (Cass. Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini)
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004
I precedenti sono richiamati per affermare che l'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili connesse alla condanna penale.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela (art. 493-bis c.p.) e la parte offesa ha validamente rimesso la querela, il reato si estingue ai sensi dell'art. 152 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza penale.
- La remissione di querela deve risultare da atti formali (verbale di remissione) e, se presente, dall'accettazione dell'imputato; tali documenti sono elementi decisivi per la dichiarazione di estinzione.
- In assenza di elementi che consentano di applicare misure o pronunce diverse ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., il giudice deve dichiarare l'estinzione e non può mantenere la condanna.
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le relative statuizioni civili connesse alla condanna penale.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; pertanto, in caso di remissione favorevole all'imputato, è necessario valutare anche l'esposizione alle spese.
- Prassi consigliata: documentare accuratamente la remissione (data, organismo che la raccoglie, eventuale accettazione), verificare la configurazione del reato come procedibile a querela e consultare la giurisprudenza pertinente prima di procedere in giudizio.
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