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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30945/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la conferma in appello della condanna per il delitto continuato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 125 e 191 c.p.p. per aver ritenuto, senza prova scritta, che la difesa avesse prestato consenso all'acquisizione del PVC del 6/6/2013; 2) inutilizzabilità di atti di indagine (in particolare PVC acquisiti il 6/6/2013 e 30/5/2013) per violazione del termine delle indagini ex art. 405 c.p.p.; 3) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. per l'utilizzo di atti emersi in attività amministrative dopo l'insorgere di indizi di reato; 4) illecita utilizzazione di deposizioni della Guardia di Finanza (testimonianze di fatti appresi da colleghi di altro reparto); 5) vizio di valutazione del merito e mancata considerazione di deposizioni favorevoli (Ferretti, Maenza, Chiodoni) con conseguente violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto del consenso all'acquisizione del PVC del 6/6/2013 ha ritenuto sufficiente la fonoregistrazione dell'udienza del 18/4/2017 e la verbalizzazione da parte del Giudice, non essendo state sollevate eccezioni in udienza; inoltre il Tribunale aveva confermato l'accordo con ordinanza del 17/5/2017. Quanto alla presunta inutilizzabilità per decorrenza dei termini ex art. 405 c.p.p., la Corte ha osservato l'assenza di motivazione nella sentenza impugnata ma ha ritenuto il motivo proposto generico e fondato su accertamenti di fatto (identità dei fascicoli) non sindacabili in Cassazione. La censura basata sull'art. 220 disp. att. è stata ritenuta generica e priva di adeguata specificazione temporale e documentale; analoghe ragioni hanno portato all'inammissibilità delle doglianze sulle deposizioni dei militari. Sul merito la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è questione di merito riservata ai giudici di merito e non riesaminabile in Cassazione salvo vizi di diritto evidenti, e ha confermato la valutazione negativa sulle attenuanti generiche basata su pregressi precedenti penali. Infine è stata disposta la condanna alle spese e il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale sostanziale che individua il titolo di reato contestato (delitti tributari); la sentenza impugnata ha ritenuto provata l'elemento oggettivo e soggettivo del reato in base alla documentazione e alle deposizioni valutate dai giudici di merito.

  • art. 125 c.p.p.

    Rilevato nel ricorso in relazione al vizio di motivazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione del consenso alla acquisizione del PVC fosse adeguatamente motivata e fondata su atti (fonoregistrazione, verbalizzazione) e quindi non censurabile.

  • art. 177 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla produzione e utilizzazione delle prove documentali; la Corte ha confermato che l'acquisizione di documenti con consenso delle parti rende utilizzabili tali atti in giudizio.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle questioni di inutilizzabilità e ordine di acquisizione delle prove; la Corte ha ritenuto molte censure generiche o attinenti al merito non riesaminabili in Cassazione.

  • art. 405 c.p.p.

    Norma che disciplina il termine delle indagini preliminari; la Corte ha precisato che la verifica della decorrenza del termine e dell'identità delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato è questione di fatto non sindacabile in cassazione se non adeguatamente specificata.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Regola l'azione degli organi amministrativi che, trovando indizi di reato, devono osservare il codice di procedura penale; la Corte ha ritenuto la censura sul punto generica e priva della necessaria indicazione temporale e probatoria per valutarne l'effetto di inutilizzabilità.

  • art. 335 c.p.p.

    Richiamato indirettamente nell'analisi sulla necessità di nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando emergano nuovi fatti; la Corte ha ricordato che il decorso dei termini è autonomo per ciascuna iscrizione, sicché l'eccezione necessita di accertamenti di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per liquidare le spese e il pagamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per l'indicazione che, in mancanza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere comunque disposta la condanna alle spese e l'obbligo alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto assente la colpa grave ma ha comunque inflitto l'onere.

  • Sez. 3, n. 32998 del 18/3/2015 (giurisprudenza di legittimità citata)

    Precedente richiamato circa il principio che elementi emersi prima di una successiva iscrizione possono essere utilizzati e che il termine delle indagini decorre autonomamente per ogni iscrizione; la Corte l'ha ritenuto tale da rendere inammissibile la censura carente di specificità sui termini.

Massime di principio

  • Il consenso delle parti all'acquisizione di documenti in udienza, se verbalizzato o desumibile da registrazioni dell'udienza e non contestato immediatamente, rende i documenti utilizzabili e la contestazione successiva è difficilmente accolta.
  • Le censure relative alla decorrenza dei termini delle indagini ex art. 405 c.p.p. richiedono specificità e prova dell'identità dei fascicoli/iscrizioni; questioni di fatto su iscrizioni e collegamenti tra fascicoli sono di merito e non di regola sindacabili in Cassazione.
  • Le eccezioni fondate sull'art. 220 disp. att. c.p.p. (inutilizzabilità di atti nati da attività amministrativa) devono indicare con precisione il momento in cui emersero indizi di reato e documentazione probatoria collegata; ragionamenti generici saranno dichiarati inammissibili.
  • Le doglianze che cercano il riesame della valutazione delle prove di merito (contraddizioni tra deposizioni, credibilità dei testi) sono normalmente inammissibili in Cassazione salvo che emerga un errore di diritto o palese illogicità motivazionale.
  • Per contestare l'utilizzabilità o la regolarità di atti probatori è essenziale conservare e produrre i documenti e i verbali rilevanti (es. registrazioni, ordini di servizio, verbali dei testimoni), e sollevare le eccezioni tempestivamente in sedi di merito.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche basata su precedenti penali e sulla personalità dell'imputato rientra nella valutazione del merito e non è agevolmente ribaltabile in Cassazione.

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