Cassazione Penale, Sentenza n. 38649/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 28/05/2024 con cui il Tribunale di Messina ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 27/11/2018 (in forza dal 23/11/2022), per mancato adempimento dell'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione. Il ricorrente deduce: 1) erronea responsabilita penale o mancanza di colpevolezza; 2) che la prova dell'inottemperanza si fonda su una dichiarazione resa senza difensore; 3) impossibilita di ottemperare perche l'auto sarebbe stata considerata relitto e demolita/coattivamente rimossa; 4) impossibilita perche privo della carta di circolazione sequestrata.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che: non e consentito nel giudizio di esecuzione ridiscutere la responsabilita gia accertata nel processo di cognizione; la non ottemperanza alla revisione risultava incontestata in atti e non era fondata su dichiarazioni del condannato rilevanti per l'ordinanza impugnata; l'affermazione generica e autoreferenziale circa la demolizione/recupero coattivo del veicolo non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso in quanto non documentata; l'assenza della carta di circolazione non costituisce causa di inesigibilita dell'obbligo, posto che il dissequestro era stato disposto e il condannato avrebbe potuto attivarsi per riottenerla. Di conseguenza l'ordinanza di revoca e stata ritenuta corretta. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che consente la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di inottemperanza alle condizioni previste dalla sentenza; qui applicata perche l'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione non e stato adempiuto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della decisione sulle impugnazioni in materia di esecuzione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 3 Cost.
Richiamato per il principio di eguaglianza: la subordinazione della concessione a una condizione inesigibile sarebbe incompatibile con il principio di uguaglianza.
art. 27 Cost.
Richiamato per la funzione rieducativa della pena: la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasterebbe con la funzione rieducativa.
Giurisprudenza di Sezioni Unite e altre sentenze
Sez. 5, Sent. n. 46834 del 12/10/2022 (V.); Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 (Schioppo); Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 (Bregamotti); Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 (Natale)
La giurisprudenza richiamata stabilisce principi applicabili: il limite della riesamina della responsabilita in sede esecutiva, il principio di autosufficienza del ricorso in materia di esecuzione (necessita di documentazione probatoria negli atti), e che l'inesigibilita della condizione deve essere provata per impedire la revoca del beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione non e consentito rimettere in discussione la responsabilita penale accertata nel processo di cognizione; le questioni di merito sulla colpevolezza sono inammissibili se gia decise.
- La revoca della sospensione condizionale e legittima quando il condannato non ottempera agli obblighi imposti in sentenza, soprattutto se il mancato adempimento risulta incontestato in atti.
- Il ricorso in materia esecutiva deve essere autosufficiente: fatti nuovi o circostanze decisivi (es. demolizione del bene) devono essere allegati e documentati, altrimenti vengono respinti per carenza probatoria.
- Difficolta materiali o perdita del bene posto a base della condizione (es. auto demolita) non impediscono automaticamente la revoca: occorre dimostrare l'inesigibilita dell'obbligo; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
- La mera contestazione procedurale relativa a dichiarazioni rese senza difensore e, se non decisiva per la motivazione del provvedimento impugnato, non incide sulla legittimita della revoca nell'esecuzione.
- Quando la sentenza disponeva il dissequestro di documenti o beni, il condannato deve attivarsi per recuperarli; l'assenza temporanea di documenti non equivale di per se a causa di impossibilita.
- E' prassi consolidata condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, ove previsto, a somme in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso e manifestamente infondato o inammissibile.
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