Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38649/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 28/05/2024 con cui il Tribunale di Messina ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 27/11/2018 (in forza dal 23/11/2022), per mancato adempimento dell'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione. Il ricorrente deduce: 1) erronea responsabilita penale o mancanza di colpevolezza; 2) che la prova dell'inottemperanza si fonda su una dichiarazione resa senza difensore; 3) impossibilita di ottemperare perche l'auto sarebbe stata considerata relitto e demolita/coattivamente rimossa; 4) impossibilita perche privo della carta di circolazione sequestrata.

La decisione

Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che: non e consentito nel giudizio di esecuzione ridiscutere la responsabilita gia accertata nel processo di cognizione; la non ottemperanza alla revisione risultava incontestata in atti e non era fondata su dichiarazioni del condannato rilevanti per l'ordinanza impugnata; l'affermazione generica e autoreferenziale circa la demolizione/recupero coattivo del veicolo non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso in quanto non documentata; l'assenza della carta di circolazione non costituisce causa di inesigibilita dell'obbligo, posto che il dissequestro era stato disposto e il condannato avrebbe potuto attivarsi per riottenerla. Di conseguenza l'ordinanza di revoca e stata ritenuta corretta. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Norma che consente la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di inottemperanza alle condizioni previste dalla sentenza; qui applicata perche l'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione non e stato adempiuto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche della decisione sulle impugnazioni in materia di esecuzione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per il principio di eguaglianza: la subordinazione della concessione a una condizione inesigibile sarebbe incompatibile con il principio di uguaglianza.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per la funzione rieducativa della pena: la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasterebbe con la funzione rieducativa.

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite e altre sentenze

    Sez. 5, Sent. n. 46834 del 12/10/2022 (V.); Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 (Schioppo); Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 (Bregamotti); Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 (Natale)

    La giurisprudenza richiamata stabilisce principi applicabili: il limite della riesamina della responsabilita in sede esecutiva, il principio di autosufficienza del ricorso in materia di esecuzione (necessita di documentazione probatoria negli atti), e che l'inesigibilita della condizione deve essere provata per impedire la revoca del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione non e consentito rimettere in discussione la responsabilita penale accertata nel processo di cognizione; le questioni di merito sulla colpevolezza sono inammissibili se gia decise.
  • La revoca della sospensione condizionale e legittima quando il condannato non ottempera agli obblighi imposti in sentenza, soprattutto se il mancato adempimento risulta incontestato in atti.
  • Il ricorso in materia esecutiva deve essere autosufficiente: fatti nuovi o circostanze decisivi (es. demolizione del bene) devono essere allegati e documentati, altrimenti vengono respinti per carenza probatoria.
  • Difficolta materiali o perdita del bene posto a base della condizione (es. auto demolita) non impediscono automaticamente la revoca: occorre dimostrare l'inesigibilita dell'obbligo; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
  • La mera contestazione procedurale relativa a dichiarazioni rese senza difensore e, se non decisiva per la motivazione del provvedimento impugnato, non incide sulla legittimita della revoca nell'esecuzione.
  • Quando la sentenza disponeva il dissequestro di documenti o beni, il condannato deve attivarsi per recuperarli; l'assenza temporanea di documenti non equivale di per se a causa di impossibilita.
  • E' prassi consolidata condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, ove previsto, a somme in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso e manifestamente infondato o inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.