Ordinanza n. 1319/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di annullamento del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 16 del 4.9.2019, notificato il 5.2.2026, in uno agli atti preordinati, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 16 del 4 settembre 2019
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela un permesso di costruire in sanatoria. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferibili alla legittimità dell'autotutela, in particolare quanto alla possibilità di esercitare il potere oltre il termine ordinario, alla sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto e alla tutela dell'affidamento del privato. Il Comune ha fondato l'annullamento sulla falsa rappresentazione della realtà posta a base del titolo edilizio, rilevando modelli di condono materialmente contraffatti, numeri progressivi sovrascritti per includere più unità immobiliari, dichiarazioni mendaci sull'epoca di ultimazione dei lavori smentite dalle risultanze aerofotogrammetriche e discrepanze volumetriche tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di una valutazione sommaria, ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'annullamento del permesso di costruire in sanatoria. Il Collegio ha ritenuto non sussistenti le condizioni per la tutela cautelare, richiamando l'indirizzo secondo cui, quando un titolo abilitativo sia stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, è ammesso il superamento del termine massimo ordinario per l'autotutela previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 e l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa. La falsa rappresentazione non consente inoltre di configurare un affidamento legittimo in capo al privato. Nel caso concreto, l'annullamento è apparso adeguatamente supportato dagli elementi indicati dal Comune circa la contraffazione dei modelli, la falsità delle dichiarazioni sull'ultimazione dei lavori e le difformità volumetriche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto l'istanza di sospensione.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Prevede il termine massimo ordinario per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio, il cui superamento può essere ammesso, secondo il richiamato orientamento, quando il titolo favorevole sia stato ottenuto mediante falsa rappresentazione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area
La falsa rappresentazione rilevante consente il superamento del termine massimo ordinario per l'autotutela e rende sostanzialmente in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando un titolo edilizio favorevole risulta rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, l'amministrazione può esercitare l'annullamento d'ufficio anche oltre il termine massimo ordinario previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, nei limiti stabiliti dal comma 2-bis.
- La falsa rappresentazione imputabile al privato, se rilevante per il rilascio del titolo edilizio favorevole, impedisce di configurare in capo al medesimo un affidamento legittimo alla conservazione dell'atto.
- In presenza di un titolo abilitativo ottenuto mediante falsa rappresentazione, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo è sostanzialmente in re ipsa, sicché non richiede una ponderazione ordinaria dell'affidamento del privato, che non è giuridicamente tutelabile.
- Nella fase cautelare, la sussistenza di elementi documentali indicativi di contraffazione dei modelli, dichiarazioni mendaci sull'epoca di ultimazione dei lavori e difformità volumetriche può sostenere, a un primo esame, la legittimità dell'annullamento in autotutela e giustificare il rigetto della sospensione.
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