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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26967/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente del Ministero dell'Interno, inquadrato come collaboratore amministrativo nell'area funzionale 3, fascia retributiva F1, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del bando di selezione del 23.9.2010 per il passaggio alla fascia F2, nella parte in cui consentiva di partecipare ai dipendenti che avessero maturato il requisito di anzianità biennale in F1 entro il termine di presentazione della domanda, e non già entro la data di decorrenza del nuovo inquadramento fissata dal bando al 1.1.2010. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'Appello aveva confermato. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori della procedura selettiva, deducendo la violazione dell'art. 102 c.p.c.; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 18, comma 5, del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009, sostenendo che il requisito della permanenza biennale nella fascia avrebbe dovuto essere posseduto alla data di scadenza del termine per la domanda. In via finale, il Ministero ha anche censurato, in modo generico, il contenuto della decisione di primo grado che avrebbe riconosciuto non solo il diritto a partecipare alla selezione, ma direttamente il diritto alla fascia superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo generico e non confrontato con la circostanza che il giudizio si era già svolto anche nei confronti di altri sei dipendenti individuati come controinteressati; inoltre il Ministero non aveva indicato specificamente altri eventuali controinteressati né risulta che avesse sollevato la questione in appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che l'art. 2 del d.P.R. n. 487/1994 disciplina i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e non si applica alle selezioni interne per progressioni economiche orizzontali nella medesima area, alle quali si applica invece la disciplina contrattuale collettiva; pertanto, poiché il bando faceva decorrere la fascia superiore dal 1.1.2010, anche il biennio di permanenza doveva essere maturato a tale data. La Corte ha inoltre considerato inammissibile la doglianza, formulata solo incidentalmente nel secondo motivo, relativa alla pretesa erronea attribuzione in primo grado del diritto alla fascia superiore anziché del solo diritto a partecipare alla selezione. Il Ministero è stato condannato alle spese di legittimità; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente era un'amministrazione centrale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La censura sulla mancata integrazione del contraddittorio è inammissibile se formulata in termini generici e senza specificare quali ulteriori controinteressati debbano essere evocati oltre a quelli già presenti nel giudizio.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994

    La norma sui requisiti generali di accesso al pubblico impiego non si applica alle selezioni interne per progressioni economiche orizzontali nella medesima area professionale; non può essere usata per spostare al termine di presentazione della domanda la maturazione del requisito di permanenza biennale previsto dal CCNL.

  • art. 18, comma 5, CCNL Comparto Ministeri 14.9.2007

    "La permanenza nella fascia attribuita … non può essere inferiore a due anni"

    La previsione contrattuale va applicata nel senso che il requisito di permanenza biennale deve risultare maturato con riferimento alla decorrenza del nuovo inquadramento indicata dal bando, se questa è retrodatata, e non semplicemente alla scadenza della domanda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia, per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, alla motivazione di un precedente arresto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il ricorrente è un'amministrazione centrale dello Stato.

Massime di principio

  • Nelle selezioni interne per progressioni economiche orizzontali del pubblico impiego, la disciplina generale dei requisiti di accesso ai concorsi non è automaticamente applicabile, dovendo prevalere la disciplina speciale dettata dalla contrattazione collettiva.
  • Quando il bando di selezione collega la progressione economica a una decorrenza retrodatata del nuovo inquadramento, il requisito di anzianità o permanenza nella fascia deve essere verificato con riferimento a quella stessa data di decorrenza, se così impone la clausola contrattuale applicabile.
  • La deduzione del difetto di integrità del contraddittorio è inammissibile se non indica specificamente i soggetti pretermessi e le ragioni della loro necessaria partecipazione al giudizio.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente una critica generica alla sentenza di merito o la proposizione di questioni nuove non trattate nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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