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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29998/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. per carenza di motivazione relativamente all'assenza del fumus del reato e, in particolare, per la mancata valutazione del nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata (Euro 19.030,00: Euro 15.980,00 trovati nell'auto e Euro 3.050,00 nell'abitazione) e i reati contestati (commercio/traffico di stupefacenti e riciclaggio). La Procura ha evidenziato elementi indiziari quali: stato di disoccupazione dell'indagato, la presenza di un doppiofondo apribile con meccanismo elettronico nell'autovettura, l'ingente somma di denaro senza giustificazione e il rinvenimento di 60 grammi di marijuana, ritenuti idonei a formare il fumus e a dimostrare la pertinenzialità del denaro rispetto all'attività di traffico o riciclaggio. Inoltre si censura la motivazione del Riesame sul punto dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ritenuta manifestamente illogica per essersi basata solo sul valore ponderale della droga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame per carenza e radicale insufficienza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e le condotte contestate. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Riesame non ha spiegato adeguatamente perché elementi oggettivi (auto di pregio a disposizione del soggetto disoccupato, ingente somma di denaro senza giustificazione, doppiofondo elettronico, rinvenimento di stupefacente) non costituissero indizi concreti e persuasivi. Conseguentemente, l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. b)

    Fondamento giuridico del motivo di cassazione: censura per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla valutazione del fumus del reato e del nesso di pertinenzialità tra bene sequestrato e reato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sulla fattispecie attenuata per specifiche quantità di sostanza stupefacente; la Corte rileva che il Riesame non ha correttamente motivato l'esclusione dell'ipotesi attenuata limitandosi al solo valore ponderale della droga senza considerare gli altri indici di reità.

  • art. 324, comma 5 c.p.p.

    Norma procedurale che consente il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente dopo l'annullamento del provvedimento impugnato; applicata per disporre il nuovo esame da parte del Tribunale di Brescia.

Massime di principio

  • Per disporre il sequestro preventivo di somme di denaro deve sussistere un fumus commissi delicti e un chiaro nesso di pertinenzialità tra il denaro e i reati contestati: non bastano affermazioni generiche, il giudice deve motivare il collegamento.
  • Elementi fattuali come ingenti somme non giustificate, stato di disoccupazione, occultamenti (doppiofondo), e rinvenimento di stupefacenti sono indici rilevanti che, presi nel loro insieme, possono costituire prova indiziaria del nesso tra denaro e attività illecita; il loro rilievo probatorio va esplicitamente valutato e motivato.
  • La mera valutazione quantitativa della droga non è sufficiente a escludere o affermare automaticamente aggravanti o attenuanti: il giudice deve considerare il quadro complessivo degli indizi per determinare l'esistenza dell'ipotesi attenuata o della fattispecie base.
  • La carenza o l'incompletezza della motivazione del giudice che annulla un provvedimento cautelare può determinare l'annullamento in Cassazione e il rinvio per nuovo esame; pertanto le decisioni sul sequestro preventivo richiedono motivazioni puntuali e congruamente articolate.
  • In situazioni analoghe, l'autorità giudiziaria che dispone il sequestro dovrebbe documentare e spiegare il ragionamento che unisce gli elementi indiziari al reato contestato; la difesa può contestare l'assenza di tale nesso chiedendo la remissione o l'annullamento del provvedimento per carenza di motivazione.
  • L'incertezza sulla provenienza lecita del denaro, se non adeguatamente spiegata dall'indagato, rafforza il fumus ma non sostituisce la necessità di una motivazione giudiziale che renda concreto il rapporto di pertinenzialità.

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