Cassazione Penale, Sentenza n. 47588/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Ha dedotto, con primo motivo, la violazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) per nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: il decreto era stato inviato all'avv. Pasquale "Di Marzio" (codice fiscale e PEC corrispondenti) mentre la nomina allegata riguardava l'avv. Pasquale "Di Marzo" (diverso CF e indirizzo), sicché il difensore di fiducia non risultò avvisato e non comparve in udienza. Con il secondo motivo ha contestato anche violazioni di norme processuali (artt. 550 e ss., 605, 190 e ss. cod. proc. pen.) per errata applicazione della legge penale, carenza o manifesta illogicità della motivazione e per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (escussione del teste Gallo); ha poi sostenuto che escludendo il quantitativo la sostanza non poteva essere ritenuta destinata allo spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la notifica del decreto di citazione per l'appello non era stata indirizzata al difensore di fiducia dell'imputato (divergenze anagrafiche/PEC tra "Di Marzio" e "Di Marzo"), e dall'udienza risulta che né il difensore cui era stata inviata la comunicazione né quello di fiducia né l'imputato erano comparsi. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'omessa notifica al difensore di fiducia integra una nullità assoluta insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., non sanabile con la nomina di un sostituto d'ufficio. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 24 Costituzione
Tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica al difensore di fiducia configuri lesione del diritto inviolabile alla difesa tecnica.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo, nei casi previsti, che l'imputato sia assistito dal suo difensore. La Corte ha interpretato l'omessa notifica al difensore di fiducia come nullità assoluta insanabile, anche se la Corte nomina un sostituto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale del reato contestato (illecito connesso a sostanze stupefacenti). La decisione della Cassazione non ha valorizzato i profili di merito sulla qualificazione della condotta perché ha prevalso la nullità procedurale.
artt. 550 e segg., 605, 190 e segg. cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione e la mancata ammissione di prova; la Corte di Cassazione non ha invece proceduto all'esame di merito in ragione della nullità procedurale ritenuta decisiva.
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di citazione per l'appello al difensore di fiducia integra un vizio grave (nullità assoluta) che può portare all'annullamento della sentenza indipendentemente dall'esito dei profili di merito.
- La nomina di un difensore sostitutivo da parte della Corte non sempre sanifica l'assenza del difensore di fiducia: se il difensore non è stato avvisato la garanzia costituzionale della 'propria' difesa è compromessa.
- Quando si riscontrano discrepanze anagrafiche o di recapito tra l'avvocato indicato e l'indirizzo a cui è stata inviata la notifica, va proposta tempestiva eccezione di nullità; i registri e le PEC devono essere verificati per accertare la correttezza della notifica.
- Se la nullità procedurale è rilevante e insanabile, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza entrare nel merito delle contestazioni sulla valutazione della prova o sulla motivazione sostanziale.
- In situazioni analoghe, il difensore o l'imputato possono chiedere la rinnovazione dell'istruttoria o la dichiarazione di nullità; se il giudice territoriale rigetta senza verificare la regolarità delle notifiche, tale decisione può essere impugnata in Cassazione.
- Per evitare la perdita del diritto alla difesa, è fondamentale che la parte comunichi chiaramente la nomina del difensore e che le cancellerie verifichino l'esattezza del nominativo e dei recapiti (in particolare PEC) prima di procedere alle notifiche.
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