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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27247/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di fatture relative a forniture di merci e di somme riferite a consegne documentate da buoni di consegna. Il tribunale aveva respinto l'opposizione della società debitrice, ritenendo provata la fornitura e non dimostrato l'adempimento. La corte d'appello, invece, aveva revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda monitoria, ritenendo che la documentazione prodotta dalla creditrice provasse il credito, ma che, a fronte dei pagamenti risultanti dagli atti, fosse il creditore a dover dimostrare che tali somme si riferivano ad altri rapporti; aveva inoltre valorizzato ulteriori versamenti e pagamenti successivi al ricorso monitorio. La società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova in tema di imputazione del pagamento, attribuendo al creditore l'onere di dimostrare che gli assegni prodotti dal debitore si riferivano ai crediti azionati; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra-petizione, perché i pagamenti in assegni erano stati riferiti dalla controparte ad altri debiti e non ai crediti documentati dai buoni di consegna, sicché la corte d'appello avrebbe attribuito efficacia estintiva a pagamenti non imputati a quel specifico credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la corte d'appello aveva errato nell'applicare le regole sull'onere probatorio in caso di pagamento eseguito mediante assegni. Ha richiamato il principio per cui solo quando sia già provato un pagamento con efficacia estintiva riferito a uno specifico credito, l'onere si sposta sul creditore che intenda imputarlo ad altro debito; quando invece il pagamento sia allegato mediante titoli di credito come assegni o cambiali, il debitore deve dimostrare il collegamento tra i titoli prodotti e i crediti azionati, se il creditore contesta tale collegamento. Nella specie, la debitrice non aveva mai dedotto un nesso tra i pagamenti con assegni e i crediti relativi alle bolle di consegna, avendo anzi contestato la consegna e allegato, per tali importi, un pagamento in contanti non provato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    In tema di imputazione del pagamento, l'inversione dell'onere della prova opera solo se sia già dimostrato un pagamento avente efficacia estintiva riferito a un determinato credito; non opera automaticamente quando il pagamento sia allegato tramite assegni, per i quali il debitore deve provare il collegamento con il credito azionato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio: il debitore che eccepisce il pagamento mediante assegni deve provare il nesso tra i titoli e l'obbligazione dedotta in giudizio, se tale collegamento è contestato.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte accoglie la censura di ultra-petizione nella misura in cui il giudice di merito ha attribuito ai pagamenti dedotti un'efficacia estintiva rispetto a crediti non specificamente individuati come destinatari di quei pagamenti.

Massime di principio

  • In tema di prova del pagamento, la produzione di assegni o cambiali non è di per sé sufficiente a dimostrare l'estinzione di uno specifico debito: il debitore deve provare il collegamento tra il titolo di credito e l'obbligazione che assume estinta, quando tale collegamento sia contestato.
  • L'onere della prova si sposta sul creditore solo dopo che il debitore abbia dimostrato un pagamento con efficacia estintiva riferibile a quello specifico credito; in difetto di tale prova, non può pretendersi dal creditore la dimostrazione che il pagamento sia stato imputato ad altro rapporto.
  • Il giudice di merito non può attribuire efficacia estintiva a pagamenti dedotti in modo generico o riferiti ad altre partite, se dalle allegazioni della parte debitrice non emerge un'espressa imputazione a quel determinato credito.
  • Quando la parte debitrice nega la sussistenza del credito per una parte della pretesa e, per altra parte, allega pagamenti diversi e non provati, il riparto dell'onere probatorio deve essere applicato separatamente per ciascun rapporto o posta di debito, senza confondere le diverse partite contabili.

Come è indicizzato

MaterieMoraImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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