Cassazione Penale, Sentenza n. 36878/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con sentenza del 6 febbraio 2026 ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata di 27 giorni di arresto ed euro 1.000 di ammenda, convertita in euro 1.540 di pena pecuniaria rateizzata, per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992, commessa a Senigallia il 16 febbraio 2025. La sentenza non ha disposto la sospensione della patente. Il Procuratore generale ha dedotto violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strada, sostenendo che la sospensione è obbligatoria quanto alla sua applicazione, mentre il giudice dispone di discrezionalità soltanto nella determinazione della durata; ha chiesto l’annullamento sul punto. La difesa dell’imputato ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o, in subordine, respingerlo e confermare la sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento quando si censura l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria e lo ha accolto nel merito. Ha rilevato che la sospensione della patente doveva essere disposta anche se non inclusa nell’accordo, poiché prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada e applicabile anche al patteggiamento ai sensi del comma 2-quater. Non ha determinato direttamente la durata della sospensione, trattandosi di valutazione di merito non effettuabile in sede di legittimità. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ancona in diversa persona fisica. La pena concordata e le altre statuizioni non sono state annullate.
Norme richiamate
Giova premettere che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
È ammesso il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per denunciare l’erronea o omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992
Nel caso in esame l'accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b), cod. strada, disposizione che stabilisce che la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a un anno.
Per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza prevista dalla disposizione, la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria da applicare; la discrezionalità del giudice riguarda la determinazione della durata.
art. 186, comma 2-quater, d.lgs. 285/1992
E la norma di cui all'art. 186, comma 2-quater, cod. strada (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Le sanzioni accessorie previste dall’art. 186, commi 2 e 2-bis, si applicano anche quando la pena è concordata dalle parti.
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con la sentenza impugnata, ha applicato a Alessio Fioretti ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di giorni 27 di arresto ed euro 1000 di ammenda, convertita in 1540 euro di pena pecuniaria, rateizzata, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30.4.1992 n. 285.
La disposizione è richiamata quale base procedurale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte precisa che il patteggiamento non esclude l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dal codice della strada.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento che censuri l’omessa o erronea applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
- In caso di patteggiamento per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, il giudice deve applicare la sospensione della patente anche se la sanzione non è menzionata nell’accordo delle parti; la discrezionalità concerne la durata, entro i limiti di legge.
- Quando la sentenza di patteggiamento omette la sospensione della patente e la determinazione della sua durata richiede valutazioni di merito, la Corte di cassazione non può provvedervi direttamente e deve annullare sul punto con rinvio al giudice di merito.
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