Cassazione Penale, Sentenza n. 47261/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione avverso il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale; la ricorrente censura la motivazione del Tribunale per violazione dell'art. 47 Ordinamento penitenziario e per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che il Tribunale avrebbe richiesto una completa ammissione di responsabilità e non avrebbe valorizzato adeguatamente l'avvio di un percorso rieducativo rappresentato dalla 'blanda attività di volontariato' presso la Caritas
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto le valutazioni del Tribunale conformi al dato normativo e logiche: il Tribunale aveva considerato ostativi i precedenti penali, la mancata partecipazione a un percorso rieducativo e la carenza di un quadro socio-lavorativo e di risorse personali idonee a sostenere un progetto funzionale per l'affidamento; l'attività di volontariato è stata valutata come blanda e non decisiva. È stata confermata la misura della detenzione domiciliare concessa provvisoriamente e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
La norma richiede la disponibilità di elementi che evidenzino un processo di revisione critica e una prospettiva risocializzante; non impone necessariamente la piena ammissione di responsabilità, ma la valutazione giudiziale richiede almeno un avvio di tale revisione
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di legge e contraddittorietà/illogicità della motivazione); la Corte valuta la correttezza giuridica e la logicità della motivazione impugnata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali nella enunciazione del motivo di ricorso in cassazione (indicazione sintetica del motivo in ricorso per cassazione)
Giurisprudenza richiamata: Cass. Sez.1, n.1410 del 30/10/2019 (dep. 2020) M.
«In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)»
La Corte richiama che non è necessaria la piena ammissione di colpa né la prova di una completa revisione critica; è sufficiente che il processo critico sia almeno avviato e che il giudice valuti compiutamente tutti gli elementi socio-personali e processuali
Giurisprudenza richiamata: Cass. Sez.1, n.773 del 03/12/2013 (dep. 2014) Naretto
Conferma l'orientamento secondo cui la valutazione per l'affidamento in prova deve considerare molteplici elementi e rimane in larga parte prognostica e discrezionale, sindacabile in caso di manifesta illogicità
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale non è sempre richiesta la completa ammissione di responsabilità; è però necessario che emerga almeno un avvio di revisione critica dalla valutazione della personalità e del comportamento
- L'iscrizione a lavori socialmente utili o attività di volontariato, da sola e se 'blanda', può non essere sufficiente a fondare l'affidamento in prova se non è accompagnata da un quadro socio-lavorativo e da risorse personali adeguate a sostenere un progetto rieducativo
- Il tribunale valuta complessivamente reato, precedenti, condotta carceraria, indagine socio-familiare e prospettive risocializzanti; la decisione negativa è legittima se motivata con argomentazioni logiche e coerenti col dato normativo
- Le valutazioni prognostiche del giudice di sorveglianza hanno margini di discrezionalità: il sindacato della Cassazione riguarda la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa rivalutazione dei fatti
- In situazioni analoghe è utile documentare un percorso rieducativo strutturato (non limitato a sporadiche attività volontarie), la disponibilità di adeguate risorse socio-lavorative e segnalazioni che attestino un concreto avvio di revisione critica
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