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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7774/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lombardi impugna l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la sua opposizione al rigetto della richiesta di dichiarare l'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria (multa) inflitta con sentenza del 26/04/2013, irrevocabile il 26/11/2013. Il ricorrente deduce (1) violazione dell'art. 172 c.p. sostenendo che la notifica della cartella esattoriale avrebbe effetto interruttivo della prescrizione della pena e (2) vizio probatorio rispetto all'uso della comunicazione dell'Ufficio Recupero Crediti (28/02/2024) attestante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'applicabilità dell'art. 172 c.p. in relazione all'effetto interruttivo attribuito alla notifica della cartella esattoriale, affermando che, in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, l'unico fatto impeditivo rilevante è l'inizio dell'esecuzione, individuato nell'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Le norme degli artt. 159 e 160 c.p. non sono applicabili per via estensiva/analogica. Di conseguenza la notifica della cartella esattoriale (e la comunicazione sull'avvenuta notifica) non incidono sul conteggio dei termini di prescrizione della pena: poiché l'esecuzione è iniziata (iscrizione a ruolo), la pena non è estinta. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente quale fonte dell'effetto interruttivo attribuito alla notifica della cartella esattoriale; la Corte non ritiene che tale norma comporti, nella specie, un effetto in grado di impedire l'estinzione della pena quando l'esecuzione sia già iniziata con l'iscrizione a ruolo.

  • art. 159 e art. 160 cod. pen.

    Norme sulla sospensione e interruzione della prescrizione che la Corte definisce di natura eccezionale e non suscettibili di applicazioni estensive o analogiche al regime dell'estinzione della pena pecuniaria; pertanto non applicabili per modificare il computo qui contestato.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dal dl n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008)

    "entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo"

    La Corte interpreta questa norma come fissante l'iscrizione a ruolo quale momento in cui inizia l'esecuzione della pena pecuniaria: l'iscrizione a ruolo manifesta la pretesa dello Stato e determina l'avvio della procedura di recupero coattivo, impedendo l'estinzione della pena per decorso del tempo; atti successivi (es. notifica della cartella) non sono rilevanti ai fini dell'inizio dell'esecuzione.

  • decreto-legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008; legge 24/12/2007, n. 244 (art. 1, comma 367)

    Riferimenti normativi collegati alla disciplina dell'iscrizione a ruolo e al ruolo di Equitalia Giustizia (o gestori del recupero crediti) nella procedura di riscossione; utilizzati per motivare che l'iscrizione a ruolo è l'atto iniziale dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Per la pena pecuniaria l'evento decisivo ai fini dell'estinzione per decorso del tempo è l'inizio dell'esecuzione, individuato nell'iscrizione a ruolo delle somme dovute; non il mero passaggio in giudicato della sentenza.
  • La notifica della cartella esattoriale (o la comunicazione che attesta tale notifica) non interrompe di per sé la prescrizione della pena pecuniaria se l'esecuzione era già iniziata con l'iscrizione a ruolo.
  • Le norme sulla sospensione e interruzione della prescrizione (artt. 159 e 160 c.p.) non sono applicabili per estensione al regime dell'estinzione della pena pecuniaria; non possono essere usate per modificare il computo dei termini in mancanza di espressa previsione.
  • In sede di opposizione o ricorso, il punto centrale da dimostrare/contestare è la data (e l'effettivo compimento) dell'iscrizione a ruolo: se non sussiste iscrizione a ruolo valida, può essere fondata la domanda di estinzione.
  • La prova della notifica della cartella è secondaria rispetto alla prova dell'iscrizione a ruolo; difensori e giudici devono focalizzarsi sui registri e sugli atti dell'ufficio esecutivo che documentano l'iscrizione.
  • Se si contesta l'inizio dell'esecuzione, è utile chiedere al giudice che venga acquisita la documentazione ufficiale dell'ufficio recupero crediti o degli uffici giudiziari (registro ruoli, data di formazione del ruolo) per verificare l'effettivo momento iniziale della procedura coattiva.

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