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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15714/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società proprietaria di un immobile in Napoli, adibito a bar e pasticceria, che lamentava danni alle strutture dell'immobile e pregiudizi all'attività commerciale causati dai lavori per la realizzazione di parcheggi sotterranei nella piazza adiacente. La domanda era stata inizialmente proposta davanti al giudice ordinario contro il Comune di Napoli e due società esecutrici/appaltatrici, con successive chiamate in causa di altre società e dell'assicuratrice; il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, decisione confermata in appello, e la causa era stata riassunta davanti al T.A.R. La questione devoluta alle Sezioni Unite riguardava quindi il riparto di giurisdizione: se la domanda si fondasse sull'illegittimo esercizio del potere pubblico in materia urbanistica/edilizia, oppure sulla mera cattiva esecuzione materiale dei lavori e sulla violazione del neminem laedere. Il T.A.R. ha sollevato conflitto ritenendo che la causa petendi si limitasse ai profili esecutivi dei lavori e che, pertanto, la giurisdizione spettasse al giudice ordinario. Nel merito del regolamento, la Corte ha esaminato l'atto introduttivo originario e ha ritenuto che la pretesa risarcitoria fosse costruita esclusivamente su condotte materiali ascritte al Comune quale ente appaltante e alle società esecutrici, senza contestazione degli atti autoritativi di programmazione, progettazione o affidamento dell'opera. È stato inoltre affrontato il profilo della rinuncia alla domanda verso una delle società poi fallita, chiarendo che, trattandosi di obbligazioni solidali da illecito extracontrattuale, la sopravvenuta vicenda concorsuale di uno dei coobbligati non incide sulle azioni contro gli altri convenuti in bonis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la controversia riguarda una responsabilità extracontrattuale per attività materiale nella esecuzione dei lavori e non l'esercizio di poteri autoritativi o la legittimità degli atti amministrativi che hanno deliberato l'opera. Ha ritenuto tempestivamente proposto il conflitto dal T.A.R. e ha escluso che la rinuncia alla domanda verso una delle società fallita potesse incidere sulla definizione del regolamento, trattandosi di domande autonome nei confronti dei coobbligati solidali. La causa dovrà quindi essere riassunta davanti al giudice ordinario; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria, quando è fondata sulla condotta materiale lesiva e sulla violazione del neminem laedere, ricade nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e comporta giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    a norma dell'art. 11, co. 3 c.p.a., il giudice amministrativo può sollevare conflitto di giurisdizione a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza

    Il conflitto di giurisdizione può essere sollevato tempestivamente dal giudice amministrativo anche quando la riserva sia stata assunta all'esito della prima udienza, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    dandone atto a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'omessa esplicita indicazione preventiva della questione di giurisdizione non impedisce la tempestiva rimessione del conflitto, se la questione è definita nei tempi compatibili con il rito e con il giusto processo.

  • art. 2 c.p.a.

    interpretato alla luce dei principi del giusto processo, ex artt. 2 c.p.a. e 111 Cost.

    La disciplina processuale va letta in modo da evitare attività processuale inutile e da consentire la pronta risoluzione del conflitto di giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    principi del giusto processo, ex artt. 2 c.p.a. e 111 Cost.

    Il regolamento di giurisdizione deve essere funzionale alla ragionevole durata e all'effettività della tutela, evitando duplicazioni processuali.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo alla causa petendi effettiva della domanda: se il privato contesta l'illegittimo esercizio del potere pubblico nella progettazione o deliberazione dell'opera, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; se invece lamenta la cattiva esecuzione materiale dei lavori e chiede il risarcimento per condotte lesive non autoritative, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • La mera presenza, nell'atto introduttivo, di valutazioni critiche sulla destinazione finale dell'opera o sulla sua utilità pubblica non trasforma la controversia in una lite sull'esercizio del potere, quando i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria restano ancorati a modalità esecutive illecite e a ritardi dei lavori.
  • In materia di responsabilità da fatto illecito, l'obbligazione risarcitoria ha natura solidale e non integra, di regola, un rapporto unico e inscindibile tra tutti i coautori del danno; ne consegue l'autonomia processuale delle domande proposte contro i diversi condebitori e l'insensibilità delle azioni verso i coobbligati in bonis alla sopravvenuta procedura concorsuale di uno di essi.
  • Il conflitto di giurisdizione può essere sollevato tempestivamente dal giudice amministrativo all'esito della prima udienza mediante riserva, senza che sia necessario un previo avviso formale alle parti della futura rimessione, purché sia rispettata la finalità di evitare attività processuale inutile e di pervenire rapidamente alla decisione sulla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PAAppalto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContrattiEsecuzioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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