Cassazione Civile, Ordinanza n. 29547/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con recuperi a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato integralmente l'atto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che il successivo versamento, tramite assegni bancari, di una somma corrispondente al prezzo di vendita di un terreno non integrasse un maggior ricavo non contabilizzato, perché la precedente attestazione di pagamento al rogito era simulata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di appello avrebbe deciso su una questione diversa da quella devoluta, ossia il pagamento del prezzo della compravendita del terreno, invece di esaminare il motivo di impugnazione che riguardava solo operazioni incontestate per euro 31.802,60. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione inesistente o apparente della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il fondamento della cassazione è stato individuato nel vizio di ultrapetizione: il giudice tributario non può decidere oltre i limiti della domanda e delle questioni devolute, né confermare un annullamento integrale dell'atto quando il ricorso introduttivo aveva censurato solo una parte del recupero a tassazione. In tal caso deve pronunciarsi nel merito entro i confini delle domande di parte, ricondicendo la pretesa fiscale alla misura corretta.
Norme richiamate
richiamato come base del rito camerale per la definizione del ricorso
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di ultrapetizione
artt. 18, 21, 24 e 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per violazione delle regole del processo tributario
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza
artt. 1, 2 e 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati in tema di struttura e contenuto della decisione tributaria
richiamati nel motivo sulla motivazione della sentenza
richiamato a proposito dell'obbligo di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro di nullità della sentenza e del procedimento
Massime di principio
- Il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti e gli atti controversi, ma non può introdurre d'ufficio nuovi elementi di fatto né pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi; il vizio di ultrapetizione sussiste quando la decisione attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto o si fonda su una questione non devoluta.
- Nel processo tributario il giudice non è chiamato a una mera eliminazione dell'atto impugnato, ma a una pronuncia di merito sostitutiva: se ritiene illegittimo l'avviso per ragioni sostanziali, deve esaminare la pretesa fiscale e rideterminarla nella misura corretta, sempre entro i limiti delle domande formulate dal contribuente.
- Quando l'impugnazione del contribuente concerne solo una parte del recupero a tassazione, la decisione non può estendersi all'intero avviso di accertamento se la restante parte non è stata contestata; un annullamento totale in simili casi integra ultrapetizione.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbente, il secondo motivo resta assorbito e non necessita di esame autonomo.
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