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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33591/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d\'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per bancarotta documentale semplice disposta dal Tribunale di Marsala. I motivi di ricorso erano due: (1) violazione di legge e vizio nella valutazione della colpa, con la prospettazione che la ricorrente, quale amministratore unico, aveva dichiarato la cessazione dell\'attività presso la Camera di Commercio cinque anni prima del fallimento per non aggravare la situazione debitoria e che quindi non vi sarebbe stato un aggravamento del dissesto; (2) contestazione dell\'idoneità offensiva della mancanza delle scritture contabili in presenza di assenza di attività economica, ossia la condotta sarebbe stata astrattamente inoffensiva e priva di pericolo concreto per i creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca, ai sensi dell\'art. 591 cod. proc. pen., rilevando la mancanza di specificità dei motivi e l\'insufficiente correlazione tra le censure e la motivazione impugnata. Sul merito la Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui il reato di bancarotta documentale è un reato di pericolo presunto: l\'omessa tenuta delle scritture contabili integra il reato anche in assenza di danno concreto e la obbligazione di tenuta delle scritture non viene meno per la sola cessazione di fatto dell\'attività, rimanendo rilevante sino alla formale cancellazione dal registro delle imprese. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione che la prolungata inerzia dell\'amministratore abbia aggravato il dissesto (interessi, sanzioni, debiti INPS/Erario) e che il credito iniziale sia aumentato per interessi e sanzioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e si è confermata la posizione sostanziale favorevole alla conferma della condanna. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata unicamente per indicare la modalità/termine dell\'udienza (disciplinazione procedurale telematica/urgente prevista dal decreto).

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    La norma è stata applicata per dichiarare l\'inammissibilità del ricorso per genericità: devono esserci motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; l\'assenza di specificità intrinseca o di correlazione (genericità estrinseca) comporta inammissibilità.

  • art. 2214 cod. civ.

    Richiama l\'obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili; la Corte sottolinea che tale obbligo persiste fino alla formale cancellazione dell\'impresa dal registro delle imprese e non si estingue per la sola cessazione di fatto dell\'attività.

  • art. 217 legge fallimentare (riferimento alla fattispecie di bancarotta documentale)

    La Corte interpreta il reato di bancarotta documentale come reato di pericolo presunto: l\'omessa tenuta o il mancato deposito delle scritture contabili è sanzionabile anche in assenza di danno concreto, in ragione del rischio potenziale che tale omissione impedisca la ricostruzione patrimoniale utile ai creditori.

Massime di principio

  • La semplice cessazione di fatto dell\'attività non elimina l\'obbligo di tenuta e deposito delle scritture contabili: è necessaria la cancellazione formale dal registro delle imprese per far venir meno tale obbligo.
  • Il reato di bancarotta documentale è un reato di pericolo presunto: l\'assenza delle scritture è sanzionabile anche se non si prova un danno concreto ai creditori.
  • L\'inerzia dell\'amministratore nella gestione di una società in crisi (mancata istanza di fallimento, mancati adempimenti) può essere valutata come elemento aggravante poiché contribuisce all\'aumento di debiti, interessi e sanzioni.
  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e ben correlati alla motivazione della sentenza impugnata; le censure generiche o meramente alternative su fatti e valutazioni probatorie comportano l\'inammissibilità.
  • Chi impugna in sede di legittimità deve focalizzarsi su punti di diritto o su vizii di motivazione chiaramente individuati; rilievi puramente di fatto o ricostruzioni alternative già affrontate dal giudice di merito sono difficilmente recepiti.

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