Cassazione Penale, Sentenza n. 12014/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Egorov impugnava la sentenza di secondo grado che lo aveva riconosciuto responsabile, in continuazione, di omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di arma da sparo, riducendo la pena a 23 anni. Il ricorso in cassazione articolava nove motivi principali (più motivi nuovi): 1) mancata ammissione di una prova decisiva (esame del consulente tecnico Del Checco) per stabilire se Egorov avesse sparato e direzione/arrivo del colpo; 2) vizi di motivazione e violazioni procedurali rispetto all'affermazione della responsabilità (anche per concorso morale) e contestata discrepanza fra motivazione di primo e secondo grado; 3) censure specifiche sul tentato omicidio e sul porto d'arma; 4-5) ulteriori critiche sull'affermazione di responsabilità; 6) mancato riconoscimento del concorso anomalo; 7-8) carenze motivazionali nel riconoscimento delle aggravanti (motivi futili e art. 61 n.2 c.p.); 9) vizio nella comparazione delle circostanze e nel diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena. In sintesi, la difesa contestava la valutazione delle videoregistrazioni, la mancata istruttoria tecnica richiesta, la ricostruzione dei comportamenti coordinati e la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo rispetto ai reati ascritti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la ricostruzione fattuale, valorizzando videoregistrazioni e dichiarazioni testimoniali e spiegando perché l'eventuale esame tecnico richiesto non sarebbe stato decisivo. La Corte ha confermato in termini di legittimità la possibilità di ritenere il concorso morale di Egorov sulla base di condotte coordinate (minaccia dei proiettili, atteggiamenti aggressivi, posizione e movimenti al momento degli spari, disponibilità di armi), e ha considerato infondate o meramente rivalutative le censure proposte in cassazione. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di responsabilità processuale (il provvedimento si chiude indicandone la condanna senza quantificarla nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamo procedurale per la limitazione della esposizione dei motivi nel provvedimento di cassazione (richiesta di esposizione nei limiti strettamente necessari)
artt. 191, 511, 603 cod. proc. pen.
atti e mediative relative all'assunzione delle prove e alla riapertura dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito sul rifiuto di ulteriori accertamenti tecnici
artt. 129, 192, 539, 530, 533, 546 cod. proc. pen.
richiamati nei motivi difensivi in tema di onere della prova, motivazione e rinnovazione dell'istruzione; la Cassazione ha ritenuto le doglianze aspecifiche e in parte meramente rivalutative
riferiti alla partecipazione al reato e al concorso morale; la Corte ha ritenuto che il concorso morale possa essere desunto da comportamenti coordinati e dalla comune disponibilità di armi
riferito alla responsabilità per fatto altrui; usato dalla difesa per contestare la qualificazione del tentato omicidio, ma la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione di concorso
richiamato dalla difesa per prospettare il concorso anomalo; la Corte ha rilevato che il tema non era stato dedotto in appello e che la ricostruzione di merito non supporta la qualificazione come concorso anomalo
aggravante dei motivi futili: la difesa contestava carenza di motivazione nel riconoscimento; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta in cassazione e le censure inammissibili
aggravante prevista dall'articolo menzionato: la corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che non erano state devolute correttamente in appello
riferiti alla comparazione delle circostanze e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche
Massime di principio
- La richiesta di nuovi accertamenti tecnici in sede di legittimità deve essere sorretta da chiari elementi che ne dimostrino la decisività; se il risultato non sarebbe stato determinante la Cassazione può dichiarare il motivo inammissibile.
- La valutazione delle videoregistrazioni e la loro diretta visione da parte dei giudici di merito possono colmare incertezze testimoniali e costituire fondamento affidabile per la ricostruzione dei fatti, purché la motivazione sul loro contenuto sia chiara.
- Il concorso morale può essere ritenuto anche se non è dimostrato che tutti i concorrenti abbiano esploso effettivamente colpi: comportamenti precedenti e concomitanti (minacce, mostrare proiettili, posizione e movimenti coordinati, comune disponibilità di armi) possono dimostrare il rafforzamento del proposito criminoso altrui.
- In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione delle prove o l'enunciazione di generiche contrapposizioni rispetto alla motivazione di merito: le censure devono essere specifiche e dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione.
- Questioni non dedotte o non sviluppate in sede di appello (es.: riconoscimento di determinate aggravanti o il concorso anomalo) risultano difficilmente utili in cassazione e possono determinarne l'inammissibilità.
- Ammissioni tardive e parziali dell'imputato possono giustificare una riduzione della pena, ma non necessariamente la prevalenza delle attenuanti quando risultano gravi modalità della condotta e conseguenze lesive rilevanti.
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