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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17631/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono il reato contestato né una riforma della decisione di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30 gennaio 2024. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano due: uno denunciava l'assenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; l'altro lamentava l'assenza di motivazione sulle ragioni del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che peraltro risultavano in realtà riconosciute. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici, perché meramente evocativi del vizio denunciato e privi di una precisa indicazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultano indicate come già riconosciute, sicché la doglianza sul loro mancato riconoscimento è stata ritenuta non coerente con il contenuto della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a enunciare in modo astratto il vizio di motivazione senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La generica deduzione di mancanza di motivazione non è sufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale le ragioni in fatto o in diritto che renderebbero erronea la decisione.
  • Una censura fondata su un presupposto non corrispondente alla decisione impugnata è generica e, come tale, non consente il controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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