Cassazione Civile, Ordinanza n. 07891/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale con cui veniva richiesto il pagamento di contributi per euro 646.768,27, a seguito del disconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ex art. 44 l. n. 448/2001 per il periodo luglio 2003-novembre 2005. La società aveva opposto la cartella sostenendo di avere diritto al beneficio perché impresa di nuova costituzione e perché vi era stato un effettivo incremento occupazionale. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della società, ritenendo nuova l'impresa e sussistente l'aumento occupazionale. In cassazione l'INPS deduceva violazione dell'art. 44 l. n. 448/2001 e dell'art. 3, comma 6, l. n. 448/1998, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente valorizzato il solo ampliamento del bacino di clientela e non aveva applicato correttamente i criteri giurisprudenziali sul requisito della novità dell'impresa e sull'effettivo incremento occupazionale, che va verificato comparando i lavoratori assunti con quelli già occupati. La resistente proponeva ricorso incidentale condizionato lamentando omessa pronuncia sulla diversa qualificazione della condotta sanzionata ai sensi dell'art. 116 l. n. 388/2000, tra omissione ed evasione contributiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato insussistente il diritto della società a fruire degli sgravi contributivi previsti dall'art. 44 l. n. 448/2001 nel periodo controverso. Ha quindi ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto. Conseguentemente ha esaminato il ricorso incidentale condizionato, rinviando la causa alla Corte d'appello di Palermo per la trattazione della questione relativa alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000 e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce proroga della disciplina agevolativa precedente e rinvia, per le condizioni di accesso, all'art. 3, comma 6, l. n. 448/1998; gli sgravi sono riconoscibili solo se ricorrono i presupposti normativi, tra cui la reale creazione di nuovi posti di lavoro e l'assenza delle condizioni ostative previste dalla norma richiamata.
art. 3, comma 5, legge n. 448/1998
prevede incentivi alle imprese sotto forma di sgravi contributivi per favorire lo sviluppo delle imprese nel Mezzogiorno e l'occupazione.
art. 3, comma 6, lettera b, legge n. 448/1998
ostacola l'accesso al beneficio quando l'impresa di nuova costituzione assorba, in tutto o in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti; la mera novità formale della compagine o della titolarità non basta.
art. 3, comma 6, lettera d, legge n. 448/1998
richiede l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, da verificarsi in concreto e non in astratto, con incremento occupazionale reale rispetto al personale già occupato.
distingue tra omissione ed evasione contributiva; l'evasione ricorre quando il datore di lavoro omette o ritarda il pagamento dei contributi con finalità di occultamento, salvo prova contraria a suo carico.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla qualificazione della condotta contributiva.
Massime di principio
- Gli sgravi contributivi previsti per nuove assunzioni nelle aree agevolate presuppongono un effettivo incremento occupazionale; non sono dovuti quando la nuova società si limiti ad assorbire, anche solo in parte, personale, attività, mezzi o clientela di una impresa preesistente.
- La nozione di impresa nuova va accertata in senso sostanziale e oggettivo: la mera costituzione formale di un nuovo soggetto o il mutamento della titolarità non sono sufficienti se permane in modo significativo la struttura aziendale precedente.
- Ai fini del beneficio agevolativo, il giudizio sull'incremento occupazionale deve essere compiuto comparando i nuovi assunti con il personale già occupato nell'attività rilevante, non con il solo organico interno della nuova società considerata isolatamente.
- Quando l'assorbimento di lavoratori e di elementi aziendali evidenzi la continuità sostanziale tra la vecchia e la nuova impresa, manca la reale creazione di nuovi posti di lavoro richiesta dalla disciplina agevolativa.
- In tema di sanzioni contributive, l'evasione si distingue dall'omissione per la presenza di un intento di occultamento dei rapporti o delle basi imponibili; l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento grava sul datore di lavoro.
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