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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29429/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità per i capi 1 e 2 dell'imputazione. I primi due motivi censuravano l'affermazione di responsabilità, ma senza dedurre specifici vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e senza indicare concreti travisamenti delle prove valorizzate dai giudici di merito; in sostanza miravano a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti. I terzo e quarto motivi riguardavano il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma anche tali censure erano formulate come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, senza specifici profili di illogicità della motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero dirette, in modo non consentito, a sollecitare una rilettura del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, in assenza di specifiche censure di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Norma invocata come attenuante, ma la Corte non entra nel merito del suo riconoscimento perché la censura è ritenuta meramente volta a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente quale ambito delle censure di legittimità, che non possono risolversi in una rivalutazione del fatto e della prova.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone l'assenza di causa non colposa dell'errore processuale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, perché la scelta e la valutazione delle prove spettano in via esclusiva al giudice di merito.
  • Le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se indicano specifici profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento di decisive emergenze processuali; formule generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
  • Le doglianze sul mancato riconoscimento di attenuanti che presuppongono valutazioni di merito non possono essere trasformate in un appello di fatto mascherato da ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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