Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41553/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (77 migranti trasportati in casse nel rimorchio). I motivi di cassazione contestavano: 1) la presunta incompatibilità del collegio per aver respinto richieste ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (violazione art. 34 c.p.p.); 2) la carenza di motivazione delle ordinanze di rigetto del concordato sulla pena; 3) difetto di motivazione nel giudizio di colpevolezza rispetto ad Andone, che sarebbe stato condannato su mera prova indiziaria senza verificare singolarmente la precisione e gravità degli indizi; 4) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Sarwar (rese come persona informata) e la conseguente insufficienza di prova per alcune aggravanti; 5) censura sulla qualificazione delle circostanze aggravanti (numero dei concorrenti, numero di migranti, esposizione a pericolo, trattamento inumano, fine di profitto) e 6) sull'esclusione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla carenza di motivazione delle ordinanze di rigetto del concordato (provvedimento non impugnabile autonomamente). Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla incompatibilità del collegio: la violazione dell'art. 34 c.p.p. non comporta la nullità della sentenza ma la possibilità di ricusazione, che non è stata esperita tempestivamente dalle parti. Sul punto probatorio relativo ad Andone, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito: gli indizi singoli sono stati considerati e poi valutati unitariamente, risultando congruente la conclusione di consapevolezza dell'imputato (viaggio lungo, alternanza alla guida, manovra al casello, comportamento all'apertura del rimorchio, inattendibilità di alcune dichiarazioni). La censura sulle dichiarazioni di Sarwar è stata ritenuta generica e non idonea a determinare inutilizzabilità decisiva. Le aggravanti contestate sono state adeguatamente motivate alla luce del complesso probatorio (numero elevato di migranti e dimensioni del mezzo, messaggi sul cellulare, condizioni di viaggio e necessità di intervento medico) e il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato come esercizio di discrezionalità in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; pertanto la condanna di sei anni e la multa sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La Corte segnala che l'eventuale violazione dà luogo a ricusazione del giudice se tempestivamente proposta, e non alla nullità automatica della sentenza; non è stato ritenuto motivo risolutivo se non dedotto per ricusazione.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La disciplina del 'concordato in appello' e della relativa ordinanza di rigetto non rende quella ordinanza autonomamente impugnabile: l'ordinanza negativa non è equiparata a sentenza impugnabile separatamente.

  • art. 568, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata per escludere l'impugnabilità del provvedimento 599-bis con ricorso per cassazione, non essendo tale ordinanza assimilabile alle sentenze richiamate dalla norma.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Prevede che le ordinanze dibattimentali siano impugnabili congiuntamente alla sentenza; utilizzata per argomentare l'assenza di interesse all'impugnazione autonoma dell'ordinanza 599-bis.

  • art. 591, comma 1, lett. a cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'interesse all'impugnazione delle ordinanze: la parte deve avere interesse, che nel caso dell'ordinanza 599-bis non sussisteva perché la questione è stata comunque esaminata e decisa in sentenza.

  • art. 178, lett. a, 6 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i casi di incapacità del giudice da altri profili di incompatibilità; la violazione dell'art. 34 non è stata ritenuta in questa fattispecie causa automatica di nullità.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiama il principio che ogni indizio deve corrispondere a un fatto certo; la Corte ricorda che la prova indiziaria richiede prima l'accertamento storico dell'indizio e poi la valutazione di precisione e gravità.

  • art. 10-bis d.lvo n. 286/1998

    Norma relativa al favoreggiamento dell'immigrazione (reato connesso); richiamata nella contestazione sulla qualificazione del teste (persona informata vs. indagato).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato per giustificare la discrezionalità del giudice nel negare le attenuanti generiche alla luce delle modalità del fatto e del profilo personale degli imputati.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis non comporta effetti sostanziali diversi da una sentenza d'appello ordinaria in termini di impugnabilità.

Massime di principio

  • L'ordinanza di rigetto della proposta ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non è impugnabile autonomamente: la parte deve impugnare la sentenza di merito che contiene la decisione sostanziale.
  • La presunta incompatibilità del collegio per avere respinto una richiesta ai sensi dell'art. 599-bis non determina automaticamente la nullità della sentenza; la via corretta è la ricusazione tempestiva del giudice.
  • Nella prova basata su indizi il giudice deve valutare singolarmente la certezza storica, la precisione e la gravità di ciascun indizio e quindi valutarli unitariamente per verificarne la convergenza; la Cassazione non rivaluta il merito se la motivazione di merito è logica e coerente.
  • L'eccezione di inutilizzabilità di dichiarazioni (es. persona informata vs. indagato) deve essere formulata con specificità e collegata all'effettiva incidenza probatoria; censure generiche sono inidonee a ribaltare la valutazione di merito.
  • Le circostanze aggravanti possono essere desunte dal complesso degli elementi (numero elevato di persone trasportate, modalità del trasporto, necessità di intervento medico, comunicazioni rinvenute) se motivate in modo congruo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; per impugnare efficacemente occorre dimostrare vizio nella motivazione o travisamento dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.