Cassazione Penale, Sentenza n. 35201/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Zangirolami impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità il suo appello avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bologna (5/12/2024) che lo aveva condannato per furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). In primo grado era stato ritenuto autore dell'impossessamento di oggetti custoditi nella cantina condominiale, con accesso approfittando del portone aperto senza consenso. Con l'impugnazione il ricorrente chiedeva la riqualificazione in furto semplice contestando che la cantina costituisse "abitazione privata" o sua pertinenza e sostenendo che l'accesso era casuale e non carpito con inganno; in cassazione dedusse che la Corte d'appello, nella declaratoria di inammissibilità, avrebbe invece affrontato il merito e non si sarebbe limitata a valutare la specificità del motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità del motivo. Ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. (requisiti formali e cause di inammissibilità) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede l'indicazione, almeno in linea essenziale, dei passaggi della motivazione di primo grado che si contestano e delle ragioni per cui si ritengono errati. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato puntualmente con il percorso argomentativo del G.I.P., limitandosi a una ricostruzione alternativa e a censure astratte sulla non configurabilità del furto in abitazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000). Decisione del 2 ottobre 2025.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato contestato (furto in abitazione); la sentenza applica la fattispecie in relazione all'impossessamento di beni custoditi nella cantina condominiale, valutando la natura del luogo come pertinente alla privata dimora.
Disciplina i requisiti di forma dell'impugnazione: richiede l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dei motivi (lett. d) e, nella versione post riforme, impone specificità e puntuale indicazione dei rilievi critici rispetto ai capi e punti della decisione impugnata.
Elenca cause di inammissibilità dell'impugnazione e prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari d'ufficio l'inammissibilità e disponga l'esecuzione del provvedimento impugnato quando mancano i requisiti formali (richiamando art. 581).
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità deriva da colpa del ricorrente; applicato per infliggere la sanzione pecuniaria di €3.000,00.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il diverso sindacato di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto a quello di appello: la valutazione della manifesta infondatezza nella fase di ammissibilità ricorre in modo diverso tra gradi di giudizio.
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 55
Modificò i requisiti formali dell'impugnazione, richiedendo l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto per i motivi di appello.
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (comma 1-bis art. 581 c.p.p.)
Ha introdotto la previsione che rende l'appello inammissibile per mancanza di specificità quando non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici relativi ai capi e ai punti della decisione impugnata.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e alla misura della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 8825/2016; Sez.3 n.12727/2019)
Principi giurisprudenziali sui requisiti di specificità del motivo di appello: l'appellante deve indicare i passaggi della motivazione di primo grado che si contestano e le ragioni per cui si ritengono errati; l'appello non è automaticamente inammissibile se ripropone questioni già esaminate, purché la esposizione sia basata su argomentazioni connesse.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile se i motivi non sono specifici: occorre indicare, almeno in linea essenziale, i passaggi della motivazione di primo grado che si contestano e le ragioni concrete di diritto o di fatto per cui si chiede la riforma.
- Non basta esporre una ricostruzione alternativa o censure generiche: il difensore deve confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del primo giudice, riferendosi ai capi e ai punti della decisione.
- La Corte d'appello, nel presidio dell'ammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), non deve sostituirsi al merito se il motivo è specifico; viceversa può dichiarare inammissibile l'appello quando la specificità manca sia in senso intrinseco che estrinseco.
- La manifestata infondatezza del motivo non è, di per sé, causa di inammissibilità se il motivo possiede specificità: il giudice d'appello non può usare la procedura di inammissibilità prevista per motivi meramente formali quando il motivo è invece specifico ma manifestamente infondato.
- Pratica consigliata per i difensori: riferire espressamente ai capi della decisione impugnata, citare i passaggi motivazionali contestati, esporre le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la diversa valutazione e indicare, se possibile, elementi probatori supplementari o inconsistenze logiche nella motivazione di primo grado.
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