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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34866/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza di accogliere il reclamo del detenuto ai sensi degli artt. 35-bis e 69 o.p. per ottenere l'acquisto e l'uso di un lettore di CD/DVD musicali. Il Ministero ha dedotto, in sintesi, che il Tribunale ha qualificato come diritto soggettivo ciò che tale non è, che il detenuto è sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis o.p., e che l'uso di lettori portatili in tale regime può essere vietato per ragioni di sicurezza (i dispositivi e i supporti potrebbero essere trasformati in armi) e perché la messa in sicurezza richiederebbe risorse umane e materiali che potrebbero non essere disponibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in regime 41-bis, l'amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disc e relativi lettori qualora la loro messa in sicurezza comporti oneri inevitabili e non sostenibili in termini di risorse umane e materiali. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva trattato come diritto assoluto l'interesse del detenuto alla scelta musicale senza effettuare una verifica concreta e motivata sulle risorse e sulle misure necessarie per la messa in sicurezza. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Nel regime differenziato dell'art. 41-bis l'amministrazione ha esigenze di controllo particolarmente rilevanti che possono giustificare il diniego di autorizzazioni all'acquisto/detenzione di dispositivi e supporti se la messa in sicurezza richiede oneri non sostenibili.

  • art. 35-bis ordinamento penitenziario

    Norma evocata dal detenuto per proporre reclamo volto ad ottenere beni o servizi; tuttavia il ricorso dimostra che l'accoglimento della richiesta non è automatico quando sussistono esigenze di sicurezza o di organizzazione penitenziaria.

  • art. 69 ordinamento penitenziario

    Richiamata come base procedurale per il reclamo del detenuto, ma la sua applicazione è soggetta al bilanciamento con le esigenze di sicurezza e di gestione dell'istituto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale utilizzata per limitare l'enunciazione dei motivi del ricorso nei termini strettamente necessari.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, Sent. n. 43484/2021 e altre

    La Corte ha fatto riferimento a precedenti decisioni che affermano la legittimità del diniego amministrativo di autorizzazioni per CD/lettori in 41-bis quando la messa in sicurezza implica oneri rilevanti; tali precedenti sono stati richiamati come criterio di giudizio.

Massime di principio

  • In regime 41-bis l'interesse ricreativo del detenuto non costituisce un diritto assoluto: va bilanciato con le esigenze di sicurezza e con la praticabilità delle misure di messa in sicurezza richieste dall'amministrazione.
  • Il giudice di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto all'uso di dispositivi potenzialmente pericolosi, deve verificare concretamente e motivare se l'amministrazione possa adempiere alle misure di controllo senza oneri inesigibili in termini di risorse umane e materiali.
  • Le scelte organizzative dell'amministrazione penitenziaria riguardo alla gestione della vita d'istituto rientrano nell'ambito del potere discrezionale e sono legittime se fondate su una valutazione plausibile delle risorse e dei rischi; il sindacato del giudice è di verifica sulla concretezza e sulla motivazione, non di sostituzione aprioristica.
  • Dispositivi portatili che possono essere trasformati in armi sono soggetti a più rigorosa valutazione: il possibile rischio concreto e la necessità di controlli aggiuntivi possono giustificare il diniego.
  • In caso di rigetto da parte del giudice per difetti di istruttoria o motivazione sulla fattibilità delle misure di sicurezza, la decisione può essere annullata con rinvio per un nuovo esame che valuti compiutamente le risorse e le misure adottabili.

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