Cassazione Civile, Ordinanza n. 23522/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opera pubblica per la costruzione di una palestra comunale, stipulato tra il Comune e un consorzio appaltatore, con affidamento di parte dei lavori a una società subappaltatrice poi fallita. Dopo il fallimento del consorzio appaltatore, il Comune redigeva lo stato di consistenza, collaudava l’opera e pagava il corrispettivo al curatore del fallimento dell’appaltatore, riservandosi di ripetere quanto versato se fosse stato accertato che il pagamento era invece dovuto al subappaltatore. Nel frattempo il fallimento del subappaltatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il corrispettivo dei lavori eseguiti, sulla base di un atto aggiuntivo al contratto di appalto che prevedeva il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante. In primo grado il decreto veniva revocato, ritenendosi che lo scioglimento del contratto di appalto per fallimento dell’appaltatore avesse travolto anche l’obbligo di pagamento diretto al subappaltatore. In appello, invece, la decisione veniva riformata e il Comune condannato al pagamento. Nel ricorso per cassazione il Comune deduceva: 1) violazione degli artt. 72 e 78 l.fall., sostenendo che il patto aggiuntivo doveva essere qualificato come mandato in rem propriam o mandato in favore di terzi, e che comunque doveva ritenersi sciolto o sospeso a seguito del fallimento del mandante/appaltatore, anche per effetto della comunicazione del curatore di non subentrare; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la volontà del curatore di sciogliersi dal mandato ex art. 72 l.fall.; 3) nullità della sentenza e violazione dell’art. 115 c.p.c. e della disciplina tecnica sul collaudo, per l’asserita erronea affermazione che il Comune non avesse sollevato riserve sui vizi e difformità dei lavori, nonché per il mancato rispetto delle regole sul collaudo previste dal d.P.R. n. 554/1999. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, con assorbimento del terzo, affermando che, in caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il pagamento diretto al subappaltatore previsto dall’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 è compatibile solo se il rapporto di appalto è ancora in corso con impresa in bonis; quando invece il contratto si scioglie per fallimento, il corrispettivo per le prestazioni già eseguite spetta al curatore dell’appaltatore, mentre il subappaltatore resta creditore concorsuale. La Corte ha inoltre precisato che l’atto aggiuntivo che modifica una clausola del contratto di appalto segue le sorti del contratto principale e non conserva autonoma efficacia dopo il suo scioglimento; anche la qualificazione come mandato in rem propriam non muta l’esito, perché la disciplina fallimentare speciale prevale sulla disciplina codicistica del mandato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso del Comune, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Trieste e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi affermati. Il rinvio è stato disposto perché la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto dovuto al subappaltatore il pagamento diretto da parte del Comune anche dopo lo scioglimento del contratto di appalto per fallimento dell’appaltatore. La Corte di cassazione ha invece chiarito che il meccanismo del pagamento diretto non opera quando l’appalto si è già sciolto per fallimento e che la modifica contrattuale introdotta dall’atto aggiuntivo non è autonoma rispetto al contratto principale. La sentenza non decide definitivamente nel merito il rapporto, ma rimette la causa al giudice di rinvio per uniformarsi ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
disciplina la sospensione dei rapporti pendenti nel fallimento e la facoltà del curatore di sciogliersi o subentrare, applicabile al mandato conferito dal fallito mandante secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
dopo la riforma del 2006 prevede lo scioglimento automatico solo nel caso di fallimento del mandatario; nel caso di fallimento del mandante opera la regola della sospensione ex art. 72 l.fall., ma la disciplina è comunque letta in coordinamento con la specialità fallimentare e con il contratto principale cui il mandato accede.
richiamato come base dello scioglimento del contratto di appalto per effetto del fallimento dell’appaltatore.
art. 140, comma 1, d.lgs. n. 163/2006
richiamato insieme alla disciplina fallimentare per affermare che il contratto di appalto si scioglie ipso iure a seguito del fallimento dell’appaltatore.
art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
"Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite..."
il pagamento diretto al subappaltatore è compatibile solo con un appalto ancora in corso con impresa in bonis; non opera quando il contratto si è sciolto per fallimento dell’appaltatore.
regola civilistica del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, ma non prevale sulla disciplina speciale fallimentare.
richiamato per evidenziare che le categorie civilistiche di estinzione del mandato non coincidono con quelle fallimentari e non disciplinano il fallimento del mandante o del mandatario.
richiamato come ulteriore disposizione del mandato, non sovrapponibile alla disciplina concorsuale.
esprime il principio iura novit curia, che consente al giudice di attribuire diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti.
richiamato per delimitare il potere di qualificazione giuridica rispetto al divieto di ultra/extra petizione.
dedotto dal ricorrente come violato in relazione all’apprezzamento dei fatti e delle riserve sui vizi dell’opera, motivo poi assorbito.
artt. 191-195, 199, 203 d.P.R. n. 554/1999
richiamati dal ricorrente sulla disciplina del collaudo delle opere pubbliche, ma il relativo motivo è stato assorbito.
richiamato nel narrato processuale per l’esclusività del rito fallimentare e l’estromissione del fallimento chiamato in causa.
menzionato per escludere che il subappaltatore potesse invocare la prededuzione nel contesto descritto.
Massime di principio
- Nel fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il pagamento diretto al subappaltatore previsto dalla disciplina dei lavori pubblici opera solo se il rapporto di appalto è ancora pendente con impresa in bonis; se il contratto si è sciolto per fallimento, il corrispettivo delle prestazioni già eseguite spetta al curatore dell’appaltatore e il subappaltatore resta creditore concorsuale.
- Un atto aggiuntivo che modifichi una clausola del contratto principale di appalto non ha autonomia tale da sopravvivere allo scioglimento del contratto cui accede: la sua sorte segue quella del rapporto principale.
- La qualificazione di un patto come mandato in rem propriam o mandato nell'interesse di terzi non sottrae il rapporto alla disciplina fallimentare speciale, che prevale sulle regole codicistiche del mandato quando il mandato accede a un contratto sciolto per fallimento.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di legittimità di riqualificare giuridicamente i fatti già allegati e accertati nei gradi di merito, purché non si introducano fatti nuovi o domande/eccezioni estranee al thema decidendum.
- Il giudicato interno non impedisce la diversa qualificazione giuridica del patto o del rapporto quando la parte contesti comunque l’effetto finale della decisione e non una singola etichetta giuridica usata dal giudice di merito.
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