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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12475/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per gestione illecita di rifiuti, perché privo di autorizzazione e di iscrizione all'albo dei gestori ambientali aveva effettuato raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, conferendoli in parte in luogo sconosciuto e per il resto depositandoli presso il proprio domicilio. Con il ricorso per cassazione, poi illustrato da memoria, deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria sostitutiva: sosteneva che la Corte di appello, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, pur avendo ritenuto astrattamente ammissibile la richiesta, l'avesse rigettata affermando l'assenza di una favorevole prognosi di legge sulla sola base del certificato penale, con motivazione asseritamente carente e illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sostituzione delle pene detentive brevi resti affidata alla discrezionalità del giudice, da esercitare secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e con adeguata motivazione; il giudizio prognostico negativo può legittimamente fondarsi anche sulla personalità del condannato desumibile dal certificato penale e dalla gravità/modalità del fatto. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva svolto una valutazione ampia e non manifestamente illogica, valorizzando la personalità negativa dell'imputato, i plurimi precedenti penali specifici e non, nonché la pregressa sottoposizione a sorveglianza speciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006

    norma incriminatrice posta a base della condanna per raccolta, trasporto e deposito illecito di rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza di autorizzazione e iscrizione all'albo gestori ambientali

  • art. 133 c.p.

    criterio generale cui deve essere ricondotta la valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena detentiva breve, considerando gravità del fatto, modalità della condotta e personalità del condannato

  • art. 58, comma 1, legge n. 689/1981

    i fondati motivi che legittimano il diniego della sostituzione esigono un bilanciamento prognostico tra finalità rieducativa ed effettività della pena e impongono una motivazione adeguata e congrua

  • art. 53, legge n. 689/1981

    disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la cui applicazione dipende da un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 150/2022

    richiamato come riforma che ha modificato la disciplina delle pene sostitutive, ma senza escludere la discrezionalità del giudice nella valutazione

Massime di principio

  • La sostituzione delle pene detentive brevi non costituisce un diritto automatico dell'imputato, ma è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, da compiere secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il giudizio sulla concessione o sul diniego di una sanzione sostitutiva deve fondarsi su una prognosi concreta, che consideri gravità del fatto, modalità della condotta e personalità del condannato, anche alla luce dei precedenti penali risultanti dal certificato penale.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; l'apprezzamento di fatto del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • La presenza di plurimi precedenti penali, specie se specifici per reati della stessa natura o comunque indicativi di pericolosità o recidiva, può giustificare un giudizio prognostico negativo sulla finalità rieducativa e sull'adeguatezza di una misura sostitutiva.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniPene e commisurazione
RamiReati ambientaliProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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