Cassazione Civile, Ordinanza n. 15637/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato dal contribuente in ragione della partecipazione del 95% detenuta in una società a ristretta base partecipativa; la rettifica discendeva dal maggior reddito della società partecipata, conseguente al disconoscimento di costi ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Successivamente questa Corte, con ordinanza del 29 settembre 2021, aveva dichiarato inammissibili i tre motivi del ricorso per cassazione originario. Contro tale ordinanza il contribuente proponeva ricorso straordinario per cassazione articolato in due motivi: con il primo denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 366, primo comma, c.p.c., sostenendo che il ricorso originario fosse specifico e che occorresse chiarire il discrimine tra inammissibilità per difetto di sinteticità e difetto di autosufficienza, riproponendo inoltre i motivi già dedotti; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha osservato, in primo luogo, che il ricorso straordinario ex art. 360, quarto comma, c.p.c. è esperibile solo contro provvedimenti non decisori che assumano anomalo carattere decisorio, mentre le sentenze della Cassazione sono impugnabili soltanto con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e, per errore di fatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c. In secondo luogo, ha rilevato che ammettere un ricorso straordinario per violazione di legge avverso una sentenza di legittimità significherebbe introdurre surrettiziamente un rimedio non previsto dall'ordinamento. Ha inoltre ricordato che l'ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibili i motivi originari per difetto di specificità rispetto alla ratio decidendi, richiamando il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. Ne è seguito il rigetto in rito del ricorso, con applicazione del raddoppio del contributo unificato e senza statuizione sulle spese per mancanza di difese scritte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma il mezzo è stato ritenuto non utilizzabile per impugnare una sentenza della Cassazione con ricorso straordinario.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata invocata dal ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità del ricorso straordinario.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Consente il ricorso straordinario solo contro provvedimenti non decisori che, in modo anomalo, incidano su diritti soggettivi o status; non è utilizzabile per impugnare una sentenza della Cassazione.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; l'assenza di specificità rispetto alla ratio decidendi comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiede l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione; il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Indica la revocazione come rimedio per le sentenze della Cassazione.
Richiamato come ipotesi di revocazione per errore di fatto, unico rimedio straordinario contro le sentenze di legittimità evocato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
comma 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Serve come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti non decisori che presentino un anomalo carattere decisorio; non può essere usato per aggirare il sistema delle impugnazioni delle sentenze della Corte di cassazione.
- Le sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili, nei limiti previsti dall'ordinamento, mediante revocazione e non mediante ricorso straordinario per violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mera riproposizione delle censure senza misurarsi con la motivazione di inammissibilità comporta inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato secondo la disciplina speciale applicabile.
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