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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15637/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato dal contribuente in ragione della partecipazione del 95% detenuta in una società a ristretta base partecipativa; la rettifica discendeva dal maggior reddito della società partecipata, conseguente al disconoscimento di costi ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Successivamente questa Corte, con ordinanza del 29 settembre 2021, aveva dichiarato inammissibili i tre motivi del ricorso per cassazione originario. Contro tale ordinanza il contribuente proponeva ricorso straordinario per cassazione articolato in due motivi: con il primo denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 366, primo comma, c.p.c., sostenendo che il ricorso originario fosse specifico e che occorresse chiarire il discrimine tra inammissibilità per difetto di sinteticità e difetto di autosufficienza, riproponendo inoltre i motivi già dedotti; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha osservato, in primo luogo, che il ricorso straordinario ex art. 360, quarto comma, c.p.c. è esperibile solo contro provvedimenti non decisori che assumano anomalo carattere decisorio, mentre le sentenze della Cassazione sono impugnabili soltanto con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e, per errore di fatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c. In secondo luogo, ha rilevato che ammettere un ricorso straordinario per violazione di legge avverso una sentenza di legittimità significherebbe introdurre surrettiziamente un rimedio non previsto dall'ordinamento. Ha inoltre ricordato che l'ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibili i motivi originari per difetto di specificità rispetto alla ratio decidendi, richiamando il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. Ne è seguito il rigetto in rito del ricorso, con applicazione del raddoppio del contributo unificato e senza statuizione sulle spese per mancanza di difese scritte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti non decisori che presentino un anomalo carattere decisorio; non può essere usato per aggirare il sistema delle impugnazioni delle sentenze della Corte di cassazione.
  • Le sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili, nei limiti previsti dall'ordinamento, mediante revocazione e non mediante ricorso straordinario per violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mera riproposizione delle censure senza misurarsi con la motivazione di inammissibilità comporta inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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