Cassazione Penale, Sentenza n. 8095/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p.; tre motivi: (1) contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo un apporto materiale inesistente e rilevando che la busta con i proiettili era stata collocata in luogo videosorvegliato mentre il Midulla, guardia privata, non avrebbe indicato un luogo non vigilato; (2) censura dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., rilevando l'assenza di indizi di appartenenza al sodalizio e che la mera conoscenza di un pregiudicato (D'Ambrosio) non è sufficiente; (3) contestazione delle esigenze cautelari, visto il ruolo marginale dell'imputato, i precedenti penali risalenti e di minima gravità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) la valutazione dei gravi indizi è prerogativa del giudice di merito e la ricostruzione del Tribunale del riesame, che ha evidenziato plurimi contatti intercorsi tra Midulla e gli autori materiali, la consegna della busta contenente proiettili da parte di Midulla e conversazioni che dimostrano affidamento su di lui per instaurare contatti estorsivi, è immune da censure di legittimità; (2) l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. è stata ritenuta sussistente in relazione ai rapporti e alle modalità tipiche di contesti mafiosi anche in assenza di prova di appartenenza formale all'associazione; (3) alla sussistenza dell'aggravante si collega la presunzione relativa ai fini cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p. e art. 51, comma 3-bis c.p.p.), non contrastata da elementi concreti tali da escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente, confermata l'ordinanza impugnata, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante è stata ritenuta applicabile quando le modalità della condotta e i rapporti con soggetti riconducibili alla cosca denotano un collegamento funzionale al contesto di criminalità mafiosa, anche in assenza di prova di formale appartenenza.
Richiamato per il riferimento alla figura di associazione mafiosa e alle condotte tipiche che consentono di ritenere l'aggravante nel caso di specie.
La Corte ha applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per delitti aggravati, ritenendo che non siano stati forniti elementi concreti idonei a superare tale presunzione.
Richiamato dalla giurisprudenza citata come norma collegata alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per delitti con aggravante mafiosa o analoghe.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e art. 7 d.l. 23/07/2021, n.105
Norme che consentono il trattamento in forma cartolare del procedimento, modalità adottata nel caso in esame.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021)
Principi: la valutazione del contenuto delle intercettazioni e la valutazione di merito dei gravi indizi sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; inoltre la giurisprudenza riconosce l'estensione della presunzione cautelare ai delitti aggravati ex art. 416-bis.1.
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria e l'apprezzamento delle intercettazioni spettano al giudice di merito; in Cassazione non si possono proporre ricostruzioni alternative dei fatti se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.
- Elementi come contatti ripetuti con gli autori materiali, la consegna di un oggetto minatorio e conversazioni che dimostrano affidamento su una persona possono configurare gravi indizi anche se l'imputato non è formalmente membro dell'associazione mafiosa.
- La mera conoscenza o convivenza con soggetti ritenuti affiliati non è di per sé sufficiente a provare l'appartenenza, ma può concorrere, insieme ad altri elementi fattuali, a giustificare l'aggravante ex art. 416-bis.1 quando le modalità della condotta evocano dinamiche mafiose.
- Per i reati aggravati secondo parametri mafiosi opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p. e riferimenti giurisprudenziali): chi invoca la non necessità della custodia deve fornire elementi concreti e specifici per superarla.
- Precedenti penali remoti o di minima gravità e il presunto ruolo marginale dell'imputato possono non essere sufficienti a escludere esigenze cautelari se il quadro indiziario complessivo resta serio e coerente.
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