Cassazione Penale, Sentenza n. 4842/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva annullato l'assoluzione di primo grado, la Corte d'Appello aveva ritenuto la sua responsabilità per il reato di evasione. Il ricorrente deduceva l'assenza di dolo poiché era sottoposto a detenzione domiciliare e dichiarava di aver avvisato l'UEPE competente del suo allontanamento; lamentava inoltre la mancata acquisizione della prova della telefonata all'UEPE e sosteneva che l'affermazione difensiva fosse fondata su sue sole dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha richiamato che la pronunzia rescindente (della stessa Corte) aveva già osservato che l'avviso all'UEPE non risultava dimostrato e, comunque, non avrebbe scriminato la condotta dell'imputato, il quale era a conoscenza dei limiti temporali consentiti per l'allontanamento (dalle ore 16:00 alle ore 19:00). La Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello, confermando la responsabilità dell'imputato in conformità ai criteri dell'art. 627 c.p.p. e ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza del dolo (elemento soggettivo del reato). La Corte ha ritenuto che l'assenza di dolo non fosse provata e che l'imputato fosse consapevole dei limiti temporali della detenzione domiciliare, quindi l'argomentazione non ha retto.
Richiamato dal ricorrente tra le norme la cui violazione sarebbe stata dedotta; dal testo non emerge una specifica interpretazione applicativa diversa da quella generale secondo cui le censure risultano generiche e infondate.
Richiamato nella doglianza di violazione procedurale; la Corte ne ha implicitamente ritenuto infondate le censure, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Corte d'appello ha deciso nel rispetto dei criteri di cui a questa norma (criteri valutativi nel giudizio di merito e nelle decisioni di rinvio); la Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato tali criteri nel ritenere la responsabilità dell'imputato.
Massime di principio
- La mera dichiarazione dell'imputato di aver avvisato l'UEPE non è sufficiente: l'onere di provare comunicazioni rilevanti ex lege grava su chi le invoca.
- Un precedente accertamento della Corte di Cassazione che rilevi l'irrilevanza probatoria di una comunicazione (es. all'UEPE) vincola in pratica le valutazioni successive; non ha senso reiterare argomentazioni già ritenute inidonee dalla Cassazione senza nuovi elementi di fatto.
- La conoscenza dei vincoli temporali imposti dalla detenzione domiciliare può configurare il dolo per il reato di evasione quando l'allontanamento esuli dai limiti autorizzati.
- Nei giudizi in sede di rinvio è determinante che la decisione d'appello si confronti esplicitamente con i principi enunciati dalla Cassazione; l'omesso o insufficiente confronto rende le censure del ricorrente deboli e spesso inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda: è pertanto importante presentare motivi specifici, provati e non meramente reiterativi.
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