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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13453/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barone impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il concorso nell'omicidio di Domenico Antonio Valenti e per i reati correlati (detenzione/porto d'arma). Le censure principali riguardano: 1) la presunta inutilizzabilità di alcune sommarie informazioni testimoniali e l'omessa comunicazione dell'avviso di facoltà di astenersi; 2) la mancata o illogica valutazione di elementi a discarico (tracciamento geolocalizzazione, inconsistenze nei filmati di videosorveglianza, interpretazione della sentenza irrevocabile sul coimputato Sibio, significato delle intercettazioni e delle comunicazioni telefoniche, consulenza tecnica a discarico); 3) l'assenza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare illogicità delle affermazioni sulla "professionalità delinquente", mancanza di attualità del pericolo di reiterazione e insufficiente valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto in relazione alle esigenze cautelari: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che riguarda la valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato al giudice di merito per un nuovo esame su quel punto. Per il resto (valutazione dei gravi indizi, questioni probatorie e processuali sollevate), il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiuto una rivalutazione complessiva e unitaria degli indizi, conforme ai rilievi della precedente sentenza di annullamento, e che le doglianze attinenti alla valutazione dei fatti e della prova non fossero sindacabili in Cassazione salvo vizi di legge o manifesta illogicità. E' stata dichiarata inammissibile la documentazione prodotta in sede di legittimità trattandosi di prove nuove non ammissibili in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 199 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che l'obbligo di avviso sulla facoltà di astenersi riguarda i prossimi congiunti dell'imputato e non i coimputati; dunque l'assenza dell'avviso non comporta automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento contro il Barone.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i motivi di ricorso ammessi; il ricorso è stato articolato nei limiti consentiti dalla disciplina sulle impugnazioni in materia di libertà personale.

  • artt. 61, 191 e 351 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta inutilizzabilità delle sommarie informazioni e all'assenza di avviso; la Corte li esamina e rigetta la deduzione per mancanza di specificità e per i limiti dell'obbligo di avviso.

  • artt. 292 e 546 cod. proc. pen.

    Invocati per censurare la motivazione che avrebbe ignorato elementi a discarico; la Corte ritiene le doglianze generiche e comunque non idonee a impugnare la valutazione complessiva degli indizi operata dal giudice del merito.

  • art. 127 e art. 311, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di produzione documentale in Cassazione: la Corte ricorda i limiti temporali e sostanziali della produzione in sede di legittimità e che non sono ammesse prove nuove che richiedano valutazione di merito.

  • art. 613 cod. proc. pen. (nuovo codice)

    La Corte osserva che il nuovo codice non prevede la facoltà di ammettere in Cassazione prove nuove (a differenza dell'abrogato art. 533), in coerenza col ruolo di mera legittimità della Suprema Corte.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen. (modificato dalla legge 16/04/2015, n.47)

    Richiamato il principio che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione deve fondarsi su dati concreti e attuali; la Corte censura la motivazione meramente apodittica e generica del Tribunale sul pericolo di reiterazione.

  • art. 384 cod. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione alla ratio dell'art.199 (evitare che la falsa testimonianza sia giustificata dal vincolo familiare): la Corte ribadisce la distinzione tra prossimi congiunti e coimputati.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la valutazione dei gravi indizi va compiuta in maniera globale e unitaria: il giudice deve esaminare tutte le risultanze e motivare la portata dimostrativa complessiva, non limitarsi ad una valutazione parziale.
  • La Cassazione, nel giudizio 'de libertate', sindaca solo vizi di legge e la manifesta illogicità della motivazione; non può rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o rivalutare ex novo la prova se non emergono violazioni normative o argomentative evidenti.
  • Le produzioni documentali e le "prove nuove" rese nel corso del giudizio di legittimità sono ammesse solo in casi molto limitati (es. documenti decisivi per la procedibilità, imputabilità o estinzione del reato); verbali di prova o dichiarazioni sopravvenute che richiedono valutazione di merito non sono ricevibili.
  • Per fondare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione è necessaria una motivazione concreta e attuale: l'affermazione generica della "professionalità delinquente" o la mera evocazione di capacità organizzative senza elementi concreti non basta.
  • Il periculum libertatis va valutato rispetto alla vicinanza temporale dei fatti e alla presenza di elementi recenti che indichino la effettività del rischio di reiterazione; il giudice deve motivare perché misure meno afflittive siano inadeguate (ad es. braccialetto elettronico, divieto di dimora).
  • L'inutilizzabilità di dichiarazioni per omessa informativa sull'astensione dei prossimi congiunti non si estende automaticamente ai coimputati: occorre valutare la specifica posizione procesale e la tempestività delle censure.
  • La prosecuzione o la reiterazione di un contributo materiale al fatto criminoso, anche se inizialmente inconsapevole, può integrare il concorso qualora diventi consapevole e contribuisca intenzionalmente al verificarsi dell'evento.

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