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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17352/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato aveva confermato la sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza e aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa al ricorrente. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter ord. pen., sostenendo che il Tribunale di sorveglianza non avesse adeguatamente approfondito l'identità del soggetto che avrebbe commesso le violazioni poste a base della revoca del beneficio. In particolare, si assumeva che l'organo di merito avesse omesso i necessari accertamenti sull'identificazione operata da un brigadiere dei Carabinieri.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva fatto specifico riferimento all'annotazione dei Carabinieri e aveva svolto una valutazione incidentale attenta circa l'esistenza e la consistenza della violazione, dando conto in modo adeguato e logico delle ragioni della revoca della misura. Le censure, fondate su una diversa lettura del materiale valutativo e su argomenti ipotetici già esaminati dal giudice di merito, sono state reputate non proponibili in sede di legittimità. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente quale parametro della censura sulla revoca della detenzione domiciliare; la Corte non ne offre una ricostruzione autonoma, limitandosi a rilevare che la motivazione del Tribunale sulla violazione e sull'identificazione del responsabile era congrua e immune da censure di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi di fatto e della motivazione del giudice di merito, quando quest'ultima sia coerente, logica e specificamente riferita agli atti richiamati.
  • In materia di revoca di una misura alternativa, la motivazione è sufficiente se il tribunale di sorveglianza dà conto, anche mediante richiamo ad atti di polizia giudiziaria, dell'esistenza e consistenza della violazione posta a base del provvedimento.
  • Le contestazioni sull'identificazione dell'autore della violazione, se già esaminate dal giudice di merito e prospettate in chiave meramente ipotetica, non integrano un vizio deducibile in cassazione quando mirano soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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