Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24726/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Due privati avevano agito davanti al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione al procedimento amministrativo volto al riconoscimento/autorizzazione per l’esercizio in Italia della professione odontoiatrica. In un caso si lamentava l’omessa adozione, da parte del funzionario responsabile del procedimento del Ministero della Salute, del provvedimento conclusivo entro il termine previsto dalla legge n. 409 del 1985; nell’altro si contestava un provvedimento di rigetto ritenuto illegittimo perché fondato sulla pretesa inidoneità di un titolo conseguito presso un’università polacca. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto ritenendo improcedibile l’azione risarcitoria per mancato esperimento della diffida prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 3 del 1957, e aveva ritenuto assorbiti i motivi di merito. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 3 del 1957, sostenendo che la previa diffida non fosse necessaria perché l’azione riguardava un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, e che comunque la disciplina non fosse più applicabile dopo la l. n. 15 del 2005; 2) omessa pronuncia sulla illegittimità della condotta del funzionario; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese anche in favore del Ministero intervenuto volontariamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati, affermando che la diffida ex art. 25 d.P.R. n. 3 del 1957 non è necessaria quando la posizione giuridica incisa è di diritto soggettivo, quale quella relativa all’idoneità di un titolo conseguito all’estero ai fini dell’esercizio di una professione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma per il riesame. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 3 del 1957

    diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione; azione di risarcimento proponibile dopo trenta giorni dalla notificazione della diffida

    La previa diffida è condizione per l’azione risarcitoria solo nei casi di omissione di atti o operazioni dovute in ambito amministrativo riferiti a posizioni di interesse legittimo; non si applica quando la controversia riguarda un diritto soggettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge relativa all’art. 25 d.P.R. n. 3 del 1957.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre l’omessa pronuncia sulla pretesa illegittimità della condotta del funzionario.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sono stati richiamati per contestare la regolazione delle spese di lite, in particolare la condanna anche in favore del Ministero intervenuto volontariamente.

  • legge n. 409 del 1985

    È richiamata quale fonte del termine entro il quale avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio.

  • l. n. 15 del 2005

    È richiamata dal ricorrente per sostenere che la diffida non sarebbe più necessaria, ma la Corte non accoglie tale lettura in termini generali; precisa invece che l’inapplicabilità discende qui dalla natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere.

  • d.lgs. n. 206 del 2007, art. 16

    È menzionato nel ricorso come ulteriore profilo di illegittimità dell’azione amministrativa per mancata indizione della conferenza di servizi.

  • Cass. Sez. U. n. 11404 del 2003

    È richiamata come precedente secondo cui l’accertamento tecnico dell’idoneità di un titolo conseguito all’estero per l’esercizio di una professione attiene a un diritto soggettivo.

Massime di principio

  • La diffida prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 3 del 1957 opera come presupposto della domanda risarcitoria solo quando la pretesa si inserisce in un rapporto amministrativo con posizione di interesse legittimo; non può invece essere imposta come condizione di proponibilità della tutela risarcitoria quando la lesione dedotta incide su un diritto soggettivo.
  • Quando l’amministrazione è chiamata ad accertare, con valutazione tecnica e senza margini di discrezionalità, l’idoneità di un titolo professionale conseguito all’estero, la posizione del privato è di diritto soggettivo all’esercizio della professione.
  • Se il giudice d’appello fonda il rigetto esclusivamente su una pretesa condizione di procedibilità errata, restano assorbiti gli ulteriori motivi di merito e le censure sulle spese seguono l’esito della questione preliminare.
  • L’intervento volontario di un terzo può incidere sulla regolazione delle spese ove la domanda sia respinta anche nei confronti della parte adiuvata, salvo specifiche censure sulla legittimità dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.