Cassazione Penale, Ordinanza n. 18577/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma. Ha articolato tre motivi di ricorso, deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale: con il primo in relazione alla ricettazione (art. 648 c.p.), con il secondo in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), con il terzo in relazione alla recidiva (art. 99 c.p.). La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, quindi da soggetto non legittimato alla sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il merito dei tre motivi non è stato esaminato.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente nel primo motivo, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'atto.
Richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente nel secondo motivo, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'atto.
Richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente nel terzo motivo, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'atto.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato è priva di legittimazione.
La Corte richiama la trattazione de plano dell'impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo la novella del 2017.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Richiamata per la modifica che ha introdotto nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un atto a sottoscrizione tecnica necessaria: quando è proposto personalmente dall'imputato, in assenza della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è inammissibile.
- L'autenticazione della firma da parte di un difensore, o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, non equivalgono alla titolarità dell'atto di impugnazione e non sanano il difetto di legittimazione alla sottoscrizione.
- Quando l'inammissibilità deriva da difetto originario di legittimazione all'impugnazione, il ricorso può essere definito de plano secondo la disciplina processuale richiamata dalla Corte.
- In caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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