Cassazione Penale, Sentenza n. 32634/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne pronunciate dal Tribunale di Marsala (giudizio abbreviato) per plurimi reati tra cui furti aggravati (capi 1-11), minacce aggravate, incendio di autovettura, ricettazione e detenzione di stupefacenti. De Carlo deduceva lacunosità della motivazione della Corte d'appello su numerosi capi e censurava la determinazione degli aumenti di pena per continuazione. Crimi lamentava che la condanna fosse fondata su conversazioni intercettate, senza adeguata prova oltre ogni ragionevole dubbio, e chiedeva maggior riguardo alle circostanze attenuanti ai fini del trattamento sanzionatorio. Colletti contestava l'affidamento sugli indizi desunti da intercettazioni e la mancata verifica certa dell'identità della voce "Peppe", oltre alla negazione delle attenuanti generiche. Giangrasso eccepiva l'illegittima utilizzazione di intercettazioni autorizzate in altro procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p. (per mancata riunione ex art. 81 c.p.) e contestava il riconoscimento vocale effettuato dalla Polizia giudiziaria su registrazioni di scarso valore tecnico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e li ha rigettati. Motivazione principale: genericità e aspecificità dei motivi di ricorso (mancato confronto puntuale con le ragioni della Corte d'appello) e insussistenza di profili di illegittimità nei punti prospettati. In particolare, i giudici hanno ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte d'appello, che ha esaminato le intercettazioni nel loro contesto e le ha ritenute corroborate da riscontri oggettivi (localizzazioni GPS, attività ispettive sui luoghi del ritrovamento dei corpi di reato, riscontri documentali come la denuncia di smarrimento del libretto presentata dalla sorella di Colletti). Le censure sul trattamento della continuazione e sulle circostanze attenuanti sono state ritenute generiche e non tali da dimostrare errore nella motivazione dei giudici di merito. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.) è stata respinta in ragione della giurisprudenza che ammette utilizzazioni nei reati connessi ex art. 12 c.p.p. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla specificità dei motivi di impugnazione in sede di ricorso per cassazione dopo il giudizio abbreviato, richiamati per valutare l'ammissibilità delle censure
Richiesto valutazione sulla continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione dei giudici di merito che hanno applicato l'aumento per reati omogenei e escluso la continuazione per reati non riconducibili allo stesso disegno criminoso
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione alla proporzione della pena; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di mancato adeguamento della risposta punitiva alle specificità dei singoli fatti
artt. 530, 533 cod. proc. pen.
art. 530, cpv.; art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della prova e di motivazione della sentenza: i giudici di merito hanno valutato le intercettazioni nel contesto e con gli altri elementi, rispettando il canone del 'oltre ogni ragionevole dubbio'
art. 62 bis e art. 133 cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto le censure generiche e ha giudicato corretta la motivazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti
Disciplina dell'utilizzo delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità, richiamando la giurisprudenza che consente utilizzazioni in presenza di connessione forte ex art. 12 c.p.p.
Concetto di connessione tra reati che consente deroghe all'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede una connessione forte, non l'identità del disegno criminoso
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: censure generiche o aspecifiche sono inammissibili
- Le intercettazioni, anche se decisive, devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo e possono essere corroborate da riscontri oggettivi (GPS, ispezioni, documenti) per fondare una condanna
- Per contestare la valutazione probatoria basata su indizi e intercettazioni è necessario proporre ricostruzioni alternative concrete e indicare perché l'interpretazione dei giudici non sia razionalmente sostenibile
- Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni non opera automaticamente quando i reati sono collegati: la giurisprudenza ammette utilizzazioni se sussiste una connessione forte ai sensi dell'art. 12 c.p.p., non richiedendo l'identità del disegno criminoso
- Nel sindacare la determinazione della pena per continuazione e l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a motivare punto per punto ogni elemento favorevole e sfavorevole, ma a indicare gli elementi decisivi che giustificano la scelta
- Le impugnazioni relative al riconoscimento vocale richiedono, per essere efficaci, l'indicazione di vizi concreti nella procedura di identificazione (es. qualità delle registrazioni, mancanza di confronti, assenza di riscontri) e non possono limitarsi ad affermazioni generiche di inaffidabilità
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