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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25348/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controricorrente aveva citato in giudizio Lionello e Trimarchi per il risarcimento dei danni derivanti dall'abuso dello stato di incapacità di Ludovico Badiali. In sede penale la Corte d'appello di Roma (sentenza n. 7285/2008) aveva dichiarato la responsabilità civile generica di Lionello e Trimarchi, rimandando la liquidazione del danno a sede separata. In primo grado il Tribunale di Roma aveva condannato i convenuti a pagare €1.500.000; in appello la Lionello otteneva parziale accoglimento solo sul quantum, con riduzione a €716.000. Lionello ha proposto ricorso per cassazione sostenendo: 1) che la sentenza penale non poteva avere efficacia extrapenale nel giudizio civile (richiamando artt. 651, 652, 654 c.p.p.); 2) mancanza o insufficienza della motivazione della corte d'appello e difetto di istruttoria sul danno e sul nesso causale; 3) errata applicazione dell'art. 1226 c.c. per la liquidazione equitativa del danno e carenza di indicazione dei parametri usati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza penale di condanna generica alla responsabilità civile (anche quando pronunciata nel giudizio di estinzione del reato per prescrizione) produce effetto vincolante in punto di "titolo" della responsabilità: il giudice civile non può riesaminare l'accertamento sulla colpevolezza già coperto dal giudicato penale, ma deve invece valutare autonomamente l'esistenza concreta del danno risarcibile e il nesso di causalità nonché quantificare il danno. La Corte ha inoltre ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della corte territoriale, considerata al di sopra del minimo costituzionale, e legittimo il ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., dato il carattere incerto e complesso della quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale nel caso concreto. Per questi motivi il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in euro 15.000 per compensi, oltre accessori) ed è dato atto della sussistenza degli obblighi contributivi previsti dall'art. 13 d.P.R. 115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come limite all'efficacia extrapenale delle decisioni penali; la Corte ricorda che le norme sugli effetti civili delle sentenze penali sono eccezionali e non applicabili oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Parte del quadro normativo invocato dalla ricorrente: la Corte ricorda la distinzione tra sentenze penali che producono effetto di giudicato in sede civile (assoluzioni per "fatto non sussiste" etc.) e altre pronunce.

  • art. 654 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della discussione sull'efficacia delle sentenze penali nel processo civile; la Corte precisa i limiti di tale efficacia.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sullo svolgimento dell'onere della prova richiamata nelle contestazioni sulla liquidazione del danno; la Corte evidenzia che il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in sede penale.

  • art. 1226 cod. civ.

    Autorità invocata per la liquidazione equitativa: la Corte afferma che l'art. 1226 può essere applicato quando la prova dell'ammontare è difficile o impossibile e richiede solo la prova certa dell'esistenza del danno; il giudice non deve fornire dimostrazione minuziosa ma indicare congrue ragioni del processo logico adottato.

  • art. 2056 cod. civ.

    Richiamato rispetto alla quantificazione del danno patrimoniale e ai criteri di liquidazione; la Corte conferma la possibilità di valutazioni equitative nell'ambito dei criteri civilistici.

  • art. 2059 cod. civ.

    Riferito alla liquidazione del danno non patrimoniale; la Corte tiene conto della natura estimativa del danno morale e delle difficoltà di quantificazione.

  • art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento del motivo di cassazione relativo a violazione di legge; la Corte lo applica per esaminare le censure dedotte in ordine a violazioni di norme processuali e di diritto sostanziale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura sulla motivazione: la Corte valuta la sufficienza della motivazione alla luce del minimo costituzionale richiesto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto a un processo adeguatamente motivato; la Corte verifica che il principio sia rispettato.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente, ai sensi del comma 1-quater introdotto dalla legge n. 228/2012.

Massime di principio

  • Una sentenza penale irrevocabile che dichiari la responsabilità civile in modo generico (condanna per la responsabilità civile rimandando la liquidazione a sede separata) vincola il giudice civile sul "titolo" della responsabilità: il giudice civile non può riesaminare la colpevolezza accertata dal giudicato penale.
  • Nei casi in cui il giudicato penale copre il 'titolo' della responsabilità, il giudice civile resta competente e tenuto a valutare autonomamente l'esistenza concreta del danno risarcibile, il nesso di causalità e la quantificazione del danno.
  • Le sentenze penali di proscioglimento per intervenuta prescrizione con condanna generica al risarcimento producono effetto vincolante quanto alla declaratoria di responsabilità, ma non determinano automaticamente l'esistenza o l'ammontare del danno: il quantum va accertato in sede civile.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è legittima quando la prova dell'ammontare del danno è difficile o impossibile; il giudice non è obbligato a una dimostrazione minuziosa ma deve indicare motivazioni congrue e non arbitrarie che giustifichino la quantificazione.
  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato ai vizi gravi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili): motivazione stringata ma che raggiunge il 'minimo costituzionale' è sufficiente.
  • In giudizio civile il magistrato può utilizzare e valorizzare le prove raccolte in sede penale, ma resta obbligato ad un esame complessivo e autonomo riguardo al danno e al nesso causale.

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