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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25350/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al pagamento di compensi per lavori di manutenzione straordinaria su un fondo vigneto (1997-2000). La ricorrente sosteneva di avere diritto a somme basate su due scritture private: una prevedeva il riconoscimento del 75% del ricavato della vendita dell'uva come compenso; l'altra un 23% della "buonuscita" derivante da una vertenza col proprietario (condizionata all'esito favorevole di quella vertenza). Il convenuto/ermedi contestavano l'entità e la natura degli accordi, deducendo che la pretesa fondata sulla buonuscita non era maturata e che parte dei documenti erano stati prodotti tardivamente in comparsa conclusionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi (quello contro la sentenza d'appello e quello relativo alla revocazione) e li ha entrambi rigettati. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto irrilevante l'accordo condizionato (23% della buonuscita) poiché la condizione non si era verificata, e ha condiviso la valutazione del merito circa l'esistenza e l'attuazione della ripartizione 75%/25% come risultante dalle risultanze (anche dalla c.t.u.). Ha inoltre escluso l'errore di fatto invocato in revocazione e ha dichiarato infondata la censura di omissione di pronuncia: la questione sulla tardività della domanda e sulla natura delle diverse causae petendi era stata sostanzialmente affrontata nella motivazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in complessivi euro 10.200) e ad eventuale ulteriore contributo unificato secondo normativa.

Norme richiamate

  • art. 395 cod. proc. civ., n. 4) (revocazione per errore di fatto)

    La revocazione per errore di fatto richiede che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, e che detto fatto non sia stato punto controverso su cui la sentenza abbia pronunciato. La Corte ha ritenuto che nel caso il fatto era stato oggetto di discussione e valutazione probatoria, quindi non integrava i presupposti di revocazione.

  • art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3)

    Consente il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 395 (revocazione). Il ricorso fondato su questa norma è stato valutato e rigettato poiché non sussisteva l'errore di fatto dedotto.

  • art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 4)

    Consente il ricorso per cassazione per omissione di pronuncia (violazione art. 112 cod. proc. civ.). La Corte ha ritenuto che, pur sussistendo un lapsus motivazionale apparente, la questione era stata sostanzialmente esaminata nella motivazione nel complesso, quindi non vi era omissione di pronuncia.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Obbligo del giudice di pronunciare su tutte le questioni dedotte. La Corte ha valutato che l'assenza di un espresso capo dispositvo non equivaleva a omissione quando la decisione aveva comunque esaminato la questione nelle argomentazioni.

  • art. 335 cod. proc. civ.

    Prevede la trattazione unitaria di tutte le impugnazioni relative alla stessa sentenza. La Corte ha esteso analogicamente tale principio per disporre la riunione dei ricorsi proposti contro la sentenza d'appello e contro la sentenza di revocazione, per ragioni di connessione.

  • artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

    Norme che regolano la trattazione in camera di consiglio e le condizioni per la trattazione del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti tali condizioni per l'ammissione alla trattazione e per l'ordinamento del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'obbligo, in talune ipotesi, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della disposizione nei confronti della ricorrente.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Decreto ministeriale che fissa i parametri per la liquidazione delle spese di giudizio in Cassazione; la Corte lo ha usato per liquidare le spese a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" (art. 395, n.4) richiede che il fatto erroneamente ritenuto inesistente o esistente non sia stato oggetto di controversia e che l'errore sia incontrovertibile; se il fatto è stato valutato dal giudice di merito e discusso dalle parti, la revocazione non sussiste.
  • Un'apparente omissione di pronuncia può essere sanata se la questione oggetto della doglianza è comunque affrontata e risolta nella motivazione complessiva della sentenza, anche se non vi è un capo dispositvo espresso dedicato.
  • Le domande introdotte tardivamente (ad esempio rese esplicite solo in comparsa conclusionale) rischiano di essere considerate "nuove" e inammissibili; quindi documenti o basi giuridiche alternative devono essere prodotti tempestivamente nell'atto introduttivo quando possibile.
  • Documenti che riferiscono ad accordi condizionati sono irrilevanti finché la condizione non si verifica: la pretesa fondata su un risultato futuro e incerto generalmente non matura se l'evento non si realizza.
  • L'esame della valutazione delle prove spetta al giudice di merito e la Corte di legittimità è molto rigorosa nel sindacarne: le contestazioni che in realtà impugnano la valutazione probatoria sono difficilmente efficaci in Cassazione.
  • Se esistono più impugnazioni connesse (es. ricorso contro la sentenza d'appello e ricorso contro la decisione di revocazione), il principio di raggruppamento delle impugnazioni giustifica la riunione per un unico esame, evitando contrasti di decisione.

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