Cassazione Civile, Sentenza n. 25338/2021 del 20/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'accertamento dell'esistenza, sin dal 1954/1958, di una societa' di fatto con Luigi Goti e la convenzione della proprietà al 50% dei beni dell'impresa "Sfilacciatura Goti Luigi", sostenendo che la ditta individuale fosse in realtà una societa' occulta. A supporto producevano una lettera del 23/9/1994 e deposizioni testimoniali; deducevano la simulazione dell'atto costitutivo dell'impresa familiare (formale dal 24/11/1976) e chiedevano trasferimenti patrimoniali/usucapione e liquidazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'orientamento della Corte d'appello che aveva ritenuto non provata la societa' di fatto e aveva escluso che la lettera del 23/9/1994 costituisse una controdichiarazione idonea a provare la simulazione. La Cassazione ha sottolineato che non puo' riesaminare il merito e che molte censure erano prive di specificità o introducevano questioni non dedotte nei gradi precedenti (es. trasformare la ipotesi in simulazione assoluta). Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 7.000,00 per compensi oltre oneri) e disposto il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1417 c.c.
La Corte ha richiamato l'art. 1417 (simulazione) per affermare che, anche quando si deduca simulazione assoluta, se il contratto simulato e' scritto e il grado di giudizio richiede prova scritta dell'accordo simulatorio, la prova deve essere fornita; nel caso la lettera del 1994 non e' stata ritenuta controdichiarazione idonea.
artt. 1362, 1363, 1367 c.c.
Principi di interpretazione dei contratti richiamati: la Corte d'appello ha interpretato la lettera del 1994 e valutato il suo contenuto secondo i criteri di interpretazione convenzionale e complessiva, ritenendola rivendicativa piuttosto che confessoria.
art. 2730 c.c.
Riferimento alla prova dei fatti storici: la Corte ha richiamato il principio che spetta all'attore l'onere della prova degli elementi costitutivi della societa' di fatto.
art. 2724 n.1 e art. 2729 c.c.
Norme in materia di prova scritta e mezzi di prova; la Corte ha osservato i limiti all'ammissibilita' di certe prove quando sia applicabile la disciplina della simulazione e della prova scritta.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione ai motivi che denunciavano travisamento della prova e valutazione dei mezzi istruttori; la Cassazione ha precisato i limiti del controllo di legittimità su valutazioni di merito.
art. 112 e art. 167 c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha dichiarato inammissibili tali censure per difetto di specificita' documentale nel ricorso.
art. 70-bis disp. att. c.p.c.
Citato in relazione al presunto difetto di esame di una eccezione processuale; la Corte ha ritenuto la censura non sufficientemente specifica.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la sentenza registra l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo da parte dei ricorrenti ai sensi del richiamo normativo.
art. 132 c.p.c., comma 3
Richiamato per dare atto che la sentenza e' stata firmata dal solo Presidente per impedimento dell'estensore.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: in cassazione non e' ammesso un nuovo esame delle prove o dei fatti, salvo questioni di diritto; quindi e' cruciale dedurre e sviluppare in modo preciso le censure di diritto nei gradi precedenti.
- In caso di simulazione di atti formali (soprattutto se il contratto simulato e' scritto) la giurisprudenza richiede spesso la prova scritta dell'accordo simulatorio; le comunicazioni o lettere devono avere contenuto chiaro e univoco per essere valutate come controdichiarazione.
- L'onere della prova circa l'esistenza di una societa' di fatto grava sul ricorrente che la invoca: servono elementi concreti e collegati (documenti, controdichiarazioni, testimonianze coerenti) e un'analisi complessiva che deve essere svolta e impugnata nei gradi di merito.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e corredate, quando necessario, dalle trascrizioni delle parti degli atti di merito a cui si riferiscono (per es. atti di citazione, atti di appello); la mancata specificazione rende i motivi inammissibili.
- Non ogni dichiarazione unilaterale (es. lettera) e' automaticamente confessione di societa': il contenuto va interpretato secondo i criteri contrattuali e contestualizzato; lettere conciliative o rivendicative possono non costituire controdichiarazioni idonee a dimostrare la simulazione.
- Se si intende sostenere che un profilo e' stato erratamente qualificato (es. simulazione assoluta vs relativa), occorre averlo dedotto e argomentato nel giudizio di merito, altrimenti la questione e' inammissibile in cassazione.
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