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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25338/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'accertamento dell'esistenza, sin dal 1954/1958, di una societa' di fatto con Luigi Goti e la convenzione della proprietà al 50% dei beni dell'impresa "Sfilacciatura Goti Luigi", sostenendo che la ditta individuale fosse in realtà una societa' occulta. A supporto producevano una lettera del 23/9/1994 e deposizioni testimoniali; deducevano la simulazione dell'atto costitutivo dell'impresa familiare (formale dal 24/11/1976) e chiedevano trasferimenti patrimoniali/usucapione e liquidazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'orientamento della Corte d'appello che aveva ritenuto non provata la societa' di fatto e aveva escluso che la lettera del 23/9/1994 costituisse una controdichiarazione idonea a provare la simulazione. La Cassazione ha sottolineato che non puo' riesaminare il merito e che molte censure erano prive di specificità o introducevano questioni non dedotte nei gradi precedenti (es. trasformare la ipotesi in simulazione assoluta). Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 7.000,00 per compensi oltre oneri) e disposto il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1417 c.c.

    La Corte ha richiamato l'art. 1417 (simulazione) per affermare che, anche quando si deduca simulazione assoluta, se il contratto simulato e' scritto e il grado di giudizio richiede prova scritta dell'accordo simulatorio, la prova deve essere fornita; nel caso la lettera del 1994 non e' stata ritenuta controdichiarazione idonea.

  • artt. 1362, 1363, 1367 c.c.

    Principi di interpretazione dei contratti richiamati: la Corte d'appello ha interpretato la lettera del 1994 e valutato il suo contenuto secondo i criteri di interpretazione convenzionale e complessiva, ritenendola rivendicativa piuttosto che confessoria.

  • art. 2730 c.c.

    Riferimento alla prova dei fatti storici: la Corte ha richiamato il principio che spetta all'attore l'onere della prova degli elementi costitutivi della societa' di fatto.

  • art. 2724 n.1 e art. 2729 c.c.

    Norme in materia di prova scritta e mezzi di prova; la Corte ha osservato i limiti all'ammissibilita' di certe prove quando sia applicabile la disciplina della simulazione e della prova scritta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi che denunciavano travisamento della prova e valutazione dei mezzi istruttori; la Cassazione ha precisato i limiti del controllo di legittimità su valutazioni di merito.

  • art. 112 e art. 167 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha dichiarato inammissibili tali censure per difetto di specificita' documentale nel ricorso.

  • art. 70-bis disp. att. c.p.c.

    Citato in relazione al presunto difetto di esame di una eccezione processuale; la Corte ha ritenuto la censura non sufficientemente specifica.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la sentenza registra l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo da parte dei ricorrenti ai sensi del richiamo normativo.

  • art. 132 c.p.c., comma 3

    Richiamato per dare atto che la sentenza e' stata firmata dal solo Presidente per impedimento dell'estensore.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: in cassazione non e' ammesso un nuovo esame delle prove o dei fatti, salvo questioni di diritto; quindi e' cruciale dedurre e sviluppare in modo preciso le censure di diritto nei gradi precedenti.
  • In caso di simulazione di atti formali (soprattutto se il contratto simulato e' scritto) la giurisprudenza richiede spesso la prova scritta dell'accordo simulatorio; le comunicazioni o lettere devono avere contenuto chiaro e univoco per essere valutate come controdichiarazione.
  • L'onere della prova circa l'esistenza di una societa' di fatto grava sul ricorrente che la invoca: servono elementi concreti e collegati (documenti, controdichiarazioni, testimonianze coerenti) e un'analisi complessiva che deve essere svolta e impugnata nei gradi di merito.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e corredate, quando necessario, dalle trascrizioni delle parti degli atti di merito a cui si riferiscono (per es. atti di citazione, atti di appello); la mancata specificazione rende i motivi inammissibili.
  • Non ogni dichiarazione unilaterale (es. lettera) e' automaticamente confessione di societa': il contenuto va interpretato secondo i criteri contrattuali e contestualizzato; lettere conciliative o rivendicative possono non costituire controdichiarazioni idonee a dimostrare la simulazione.
  • Se si intende sostenere che un profilo e' stato erratamente qualificato (es. simulazione assoluta vs relativa), occorre averlo dedotto e argomentato nel giudizio di merito, altrimenti la questione e' inammissibile in cassazione.

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