Cassazione Civile, Sentenza n. 25353/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
I congiunti del conducente di un autocarro deceduto in un incidente stradale e la società proprietaria del veicolo avevano convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice del furgone coinvolto e la cooperativa proprietaria di quest’ultimo, chiedendo il risarcimento dei danni. Il sinistro, verificatosi in data oscurata nel testo, aveva causato la morte di entrambi i conducenti. Gli attori attribuivano la responsabilità esclusiva al conducente del furgone, per non essersi arrestato all’incrocio. Il Tribunale di Milano aveva invece ripartito la responsabilità nella misura del 30% a carico del conducente dell’autocarro e del 70% a carico del conducente del furgone, riconoscendo, per quanto qui rileva, € 321.407,18 alla convivente more uxorio della vittima (€ 168.000 per danno non patrimoniale ed € 153.407,18 per danno patrimoniale), € 164.000 al figlio, € 16.100 alla sorella per danno morale da perdita del rapporto parentale e € 34.922,72 alla società proprietaria dell’autocarro per danno patrimoniale, al lordo degli acconti. Era stata respinta la domanda di danno morale proposta nell’interesse dei minori. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4839/2018 depositata il 12 novembre 2018, aveva respinto i gravami e confermato le statuizioni relative ai ricorrenti. In Cassazione essi hanno proposto tre motivi, il cui contenuto non è riportato nel testo. La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione della compagnia assicuratrice di improcedibilità per mancato deposito di copia autentica della sentenza notificata: la copia analogica della relata PEC era priva di attestazione di conformità all’originale digitale. La cooperativa, litisconsorte necessaria e destinataria della notifica, era rimasta intimata; il mancato disconoscimento della copia da parte della sola compagnia controricorrente non poteva sanare il difetto. Il ricorso era stato notificato il 12 marzo 2019, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e non superava quindi la prova di resistenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi, per l’omessa attestazione di conformità all’originale digitale della copia della relata di notificazione PEC della sentenza impugnata. Ha ritenuto insufficiente il mancato disconoscimento della copia da parte della sola controricorrente, poiché un’altra destinataria della notificazione, litisconsorte necessaria, era rimasta intimata. Inoltre, la notificazione del ricorso era avvenuta il 12 marzo 2019, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del 12 novembre 2018, sicché l’omissione non era superata dalla prova di resistenza. I ricorrenti sono stati condannati, in solido secondo il dispositivo, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente: € 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, € 200 per esborsi e accessori di legge. Nulla è stato disposto nei confronti della cooperativa intimata, che non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2.
La mancanza dell’attestazione di conformità della copia analogica può non determinare improcedibilità quando un controricorrente depositi una copia ritualmente autenticata o non disconosca la conformità. Se, tuttavia, uno dei destinatari resta intimato, il ricorrente deve provvedere all’asseverazione di conformità secondo le modalità indicate dalla Corte.
art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005
il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2.
Il mancato disconoscimento della conformità della copia informale all’originale notificato può rilevare per escludere l’improcedibilità nei rapporti con il controricorrente che non l’abbia disconosciuta; non sana però, nel caso concreto, l’omissione rispetto a un altro destinatario rimasto intimato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione individua l’importo di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo: esso è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 378 c.p.c.
I ricorrenti e la società controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
La norma è menzionata soltanto per dare atto del deposito di memorie; la Corte non ne ricava né applica una regola decisoria.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020
per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
In assenza di richiesta di trattazione orale da parte delle parti o del Procuratore generale, la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo la modalità processuale temporanea richiamata dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è un documento informatico notificato via PEC e in Cassazione viene depositata una copia analogica della relata priva di attestazione di conformità, il mancato disconoscimento della copia da parte di un controricorrente non evita l’improcedibilità se un altro destinatario della notificazione del ricorso, rimasto intimato, non ha prestato tale riconoscimento.
- Se uno o più destinatari della notificazione del ricorso restano intimati, il ricorrente deve depositare, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della documentazione telematica rilevante, secondo le modalità prescritte; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo il superamento della prova di resistenza.
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