Cassazione Penale, Sentenza n. 18807/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione rispetto al capo 3) di imputazione (furto aggravato in concorso). Il Procuratore generale ha censurato la dichiarazione di prescrizione ritenendola errata: il reato, pluriaggravato, aveva pena edittale massima di 10 anni; a tale termine doveva aggiungersi l'aumento di un quarto per l'atto interruttivo (il decreto di citazione a giudizio), con conseguente termine di prescrizione pari a 12 anni e 6 mesi, per cui non era possibile pronunciare un proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. La Corte ha rilevato l'errore nel dichiarare la prescrizione del reato al capo 3), confermando che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede era stata ritenuta dal giudice e dunque la fattispecie risultava pluriaggravata. Ha inoltre richiamato le modifiche legislative relative alla procedibilità del reato (d.lgs. n. 150/2022) e le disposizioni transitorie (art. 85) da applicare in sede di rinvio, in particolare per valutare la natura dichiarativa della denuncia/querela e la decorrenza del termine per la querela.
Norme richiamate
Il reato contestato è stato qualificato come furto pluriaggravato; la modifica apportata dal d.lgs. n.150/2022 ha influito sul regime di procedibilità (da ufficio a querela per talune ipotesi), rilevando l'esigenza di verificare, in sede di rinvio, la natura e la efficacia della denuncia ai fini della procedibilità.
art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. (circostanze aggravanti)
Le circostanze aggravanti contestate (tra cui l'esposizione alla pubblica fede) sono state ritenute valutabili e incidono sulla determinazione della pena edittale massima, con effetti sul calcolo dei termini di prescrizione.
L'istituto del proscioglimento immediato non poteva essere applicato se il reato non risultava prescritto; la Corte ha censurato l'applicazione anticipata di tale proscioglimento laddove il calcolo della prescrizione era errato.
d.lgs. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8
Richiamata per giustificare la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; previsione di carattere procedurale sulle comunicazioni al collegio.
d.lgs. n. 150/2022, art. 85 (disposizioni transitorie)
per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso [30 dicembre 2022], il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
La Corte ha richiamato la norma transitoria per indicare che, nei reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma che ha modificato la procedibilità, il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto. In sede di rinvio il giudice dovrà applicare questa disposizione per valutare la sussistenza e la decorrenza della querela e, quindi, l'effetto sulla procedibilità e sui termini di prescrizione.
legge n. 199/2022 (conversione del d.l. n. 162/2022)
Richiamata come atto di conversione che ha inciso sulle disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022; la Corte ne considera gli effetti nel quadro della normativa sulla procedibilità.
Massime di principio
- Quando il reato è pluriaggravato occorre partire dalla pena edittale massima risultante dalla somma/quantificazione delle aggravanti per calcolare il termine ordinario di prescrizione.
- Gli atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio) aumentano il termine della prescrizione (nella specie la Corte indica l'aumento di un quarto), e vanno computati correttamente prima di dichiarare la prescrizione.
- La qualificazione della notitia criminis come denuncia o querela è cruciale dopo le modifiche normative (d.lgs. n.150/2022); una denuncia può assumere valore di querela solo se esprime la volontà della persona offesa che si proceda nei confronti del responsabile.
- Per reati commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche di procedibilità, si applicano le disposizioni transitorie (art. 85 d.lgs. n.150/2022) che possono far decorrere il termine per la querela dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto.
- In caso di dubbio o errore nel calcolo dei termini di prescrizione, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, lasciando al giudice di merito il riesame delle circostanze aggravanti e della sussistenza/efficacia della querela.
- La presenza o meno, nella denuncia, di una manifestazione di volontà della persona offesa a procedere penalmente è fattore determinante per la procedibilità quando la norma rende il reato procedibile a querela.
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