Cassazione Civile, Ordinanza n. 20180/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva versato maggiore IRES per l'anno d'imposta 2011 senza riuscire a beneficiare del c.d. bonus ambiente previsto dall'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Dopo aver atteso chiarimenti dell'Amministrazione, aveva presentato istanza di rimborso il 13 maggio 2016. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che l'istanza fosse decaduta per decorso del termine di quarantotto mesi dal versamento. In appello la CTR aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente, ritenendo che per fruire dell'agevolazione sarebbe stata necessaria una dichiarazione integrativa entro il termine annuale ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e che la sua tardiva presentazione precludesse anche il rimborso. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi congiunti, violazione dell'art. 2 d.P.R. n. 322/1998 e dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine per la dichiarazione integrativa non incide sul diverso termine per il rimborso e che, nel caso di versamenti in acconto dipendenti da successiva determinazione del dovuto, il dies a quo decorre dalla determinazione definitiva del tributo, non dal versamento degli acconti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società. Ha affermato che il termine annuale per la dichiarazione integrativa e il termine di quarantotto mesi per l'istanza di rimborso hanno funzioni diverse e non interferiscono tra loro; pertanto, la mancata presentazione tempestiva della dichiarazione integrativa non esclude di per sé il diritto al rimborso. Ha inoltre ritenuto tempestiva l'istanza, poiché, in presenza di versamenti in acconto eseguiti senza piena contezza della debenza per mancanza di chiarimenti amministrativi sull'agevolazione, il termine di decadenza decorreva dalla data in cui poteva essere presentata la dichiarazione rettificata relativa all'anno successivo, cioè dalla scadenza della dichiarazione 2012. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia; quelle di merito compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
agevolazione fiscale spettante per la realizzazione di un impianto di energia fotovoltaica, la cui fruizione era oggetto della controversia
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
il termine per la dichiarazione integrativa riguarda la facoltà di emendare la dichiarazione, ma non incide sul distinto termine per l'istanza di rimborso
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il termine di decadenza per il rimborso dei versamenti va individuato, di regola, nella data dei versamenti in acconto, salvo che il diritto al rimborso dipenda da una successiva determinazione definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
norma richiamata dall'Agenzia con nota di partecipazione alla discussione, senza incidenza sulla decisione
richiamato quale disciplina della dichiarazione integrativa e della sua emendabilità
richiamato quale disciplina del rimborso fiscale
richiamata quale fonte dell'agevolazione fiscale
richiamato nel riferimento processuale alla partecipazione alla discussione
Massime di principio
- Il termine previsto per la dichiarazione integrativa del reddito e il termine di decadenza per l'istanza di rimborso hanno natura e funzione diverse: la scadenza del primo non preclude automaticamente l'esercizio del secondo.
- La mancata presentazione tempestiva della dichiarazione integrativa non estingue di per sé il diritto al rimborso di imposte indebitamente versate, quando il diritto sia autonomamente azionabile ai sensi della disciplina del rimborso.
- In materia di versamenti in acconto, il dies a quo del termine per chiedere il rimborso coincide normalmente con la data del versamento; tuttavia, se il diritto al rimborso dipende da una successiva determinazione definitiva dell'an e del quantum del tributo, il termine decorre da tale successiva determinazione.
- Quando il contribuente abbia versato l'imposta in assenza di chiari elementi amministrativi sulle modalità di fruizione di un'agevolazione, può rilevare ai fini della tempestività dell'istanza di rimborso il momento in cui diviene possibile operare la rettifica dichiarativa o presentare la dichiarazione successiva rilevante per la determinazione definitiva del debito tributario.
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