Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20180/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva versato maggiore IRES per l'anno d'imposta 2011 senza riuscire a beneficiare del c.d. bonus ambiente previsto dall'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Dopo aver atteso chiarimenti dell'Amministrazione, aveva presentato istanza di rimborso il 13 maggio 2016. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che l'istanza fosse decaduta per decorso del termine di quarantotto mesi dal versamento. In appello la CTR aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente, ritenendo che per fruire dell'agevolazione sarebbe stata necessaria una dichiarazione integrativa entro il termine annuale ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, e che la sua tardiva presentazione precludesse anche il rimborso. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi congiunti, violazione dell'art. 2 d.P.R. n. 322/1998 e dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine per la dichiarazione integrativa non incide sul diverso termine per il rimborso e che, nel caso di versamenti in acconto dipendenti da successiva determinazione del dovuto, il dies a quo decorre dalla determinazione definitiva del tributo, non dal versamento degli acconti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società. Ha affermato che il termine annuale per la dichiarazione integrativa e il termine di quarantotto mesi per l'istanza di rimborso hanno funzioni diverse e non interferiscono tra loro; pertanto, la mancata presentazione tempestiva della dichiarazione integrativa non esclude di per sé il diritto al rimborso. Ha inoltre ritenuto tempestiva l'istanza, poiché, in presenza di versamenti in acconto eseguiti senza piena contezza della debenza per mancanza di chiarimenti amministrativi sull'agevolazione, il termine di decadenza decorreva dalla data in cui poteva essere presentata la dichiarazione rettificata relativa all'anno successivo, cioè dalla scadenza della dichiarazione 2012. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia; quelle di merito compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa del reddito e il termine di decadenza per l'istanza di rimborso hanno natura e funzione diverse: la scadenza del primo non preclude automaticamente l'esercizio del secondo.
  • La mancata presentazione tempestiva della dichiarazione integrativa non estingue di per sé il diritto al rimborso di imposte indebitamente versate, quando il diritto sia autonomamente azionabile ai sensi della disciplina del rimborso.
  • In materia di versamenti in acconto, il dies a quo del termine per chiedere il rimborso coincide normalmente con la data del versamento; tuttavia, se il diritto al rimborso dipende da una successiva determinazione definitiva dell'an e del quantum del tributo, il termine decorre da tale successiva determinazione.
  • Quando il contribuente abbia versato l'imposta in assenza di chiari elementi amministrativi sulle modalità di fruizione di un'agevolazione, può rilevare ai fini della tempestività dell'istanza di rimborso il momento in cui diviene possibile operare la rettifica dichiarativa o presentare la dichiarazione successiva rilevante per la determinazione definitiva del debito tributario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.