Cassazione Penale, Ordinanza n. 09792/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel corso di un giudizio dibattimentale per lesione personale, il Giudice di pace ha rilevato la propria incompetenza per materia ritenendo che dagli atti emergessero circostanze aggravanti riconducibili agli artt. 585 e 577 c.p., non formalmente contestate, che avrebbero comportato la competenza del Tribunale di Venezia. Invece di adottare la sentenza e trasmettere gli atti secondo il meccanismo previsto per la declinatoria di competenza, ha rimesso direttamente gli atti alla Corte di cassazione chiedendo la decisione sul regolamento di competenza. La Corte ha esaminato d'ufficio la correttezza di tale iniziativa e ha rilevato che mancavano i presupposti per un conflitto negativo di competenza, poiché non vi era una duplice e contrapposta dichiarazione di incompetenza da parte di due giudici. Ha inoltre escluso l'ammissibilità di un rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p., perché tale strumento riguarda solo la competenza per territorio, anche se derivante da connessione, e non la competenza per materia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Dolo, ritenendo che la mera prima declinatoria di competenza non basti a instaurare un conflitto negativo e che il giudice che per primo ritenga la propria incompetenza debba pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 23 c.p.p., senza investire direttamente la Cassazione. Non essendo configurabile il presupposto di stasi del giudizio, né potendo applicarsi il rinvio pregiudiziale per una questione di competenza per materia, la richiesta è stata respinta nei fatti con restituzione degli atti al giudice rimettente.
Norme richiamate
richiamato come fonte di circostanze aggravanti che avrebbero inciso sulla competenza per materia
richiamato in rapporto all'art. 585 c.p. come ulteriore base delle aggravanti rilevate dal giudice rimettente
il giudice che per primo rileva la propria incompetenza, dopo l'esercizio dell'azione penale, deve pronunciare sentenza e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente
il rinvio pregiudiziale sulla competenza riguarda soltanto le questioni di competenza per territorio, anche se derivanti da connessione, e non la competenza per materia
il procedimento è stato trattato senza formalità di procedura
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 4, comma 1
ha introdotto l'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 24-bis c.p.p.
Massime di principio
- Il conflitto negativo di competenza presuppone una vera stasi del procedimento, determinata dal rifiuto della competenza da parte di due distinti giudici; una sola declinatoria di competenza non è sufficiente.
- Il giudice che per primo ritenga di essere incompetente, dopo l'esercizio dell'azione penale, deve seguire il procedimento previsto dall'art. 23 c.p.p. e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, senza provocare un conflitto davanti alla Cassazione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis c.p.p. non può essere utilizzato per questioni di competenza per materia, essendo limitato alle controversie di competenza territoriale, anche se collegate alla connessione.
- La rilevazione di aggravanti non contestate può rilevare ai fini della competenza per materia, ma la corretta gestione processuale della questione deve avvenire secondo gli strumenti tipici del codice di rito e non mediante impropria investitura diretta della Cassazione.
Come è indicizzato
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